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Ammesso il cumulo tra Conti Energia III, IV e V con Tremonti Ambientale

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Il TAR Lazio (Sezione Terza Ter), con sentenza n. 6784/2019 pubblicata il 29.05.2019, ha annullato le comunicazioni del 22.11.2017 e del 14.11.2018, con cui il GSE aveva stabilito che “la detassazione di cui alla Tremonti Ambientale non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia” e aveva fissato, con riferimento agli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dei suddetti Conti Energia, il termine del 31.12.2019 per la restituzione del beneficio fiscale al fine di poter continuare a godere delle tariffe incentivanti.

In sintesi, il Giudice Amministrativo ha stabilito che la portata dell’art. 5, comma 4 del D.M. 06.08.2010 (cosiddetto III Conto Energia) secondo cui “agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (cosiddetto II Conto Energia), a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011” sia applicabile anche ai Conti Energia III, IV e V.

La suddetta decisione, dunque, ha sancito l’ultrattività del regime delineato dal II Conto Energia (cumulabilità dell’agevolazione fiscale Tremonti ambiente con le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE nei limiti del 20% del costo dell’investimento) alla duplice condizione della pubblicazione dei “bandi per la concessione degli incentivi” prima della data di entrata in vigore del III Conto Energia (avvenuta il 25.08.2010) e dell’entrata in esercizio degli impianti entro il 31.12.201. Pertanto, è ammessa la cumulabilità tra tariffe incentivanti dei Conti Energia e la Tremonti Ambientale per tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 31.12.2011

L’impatto pratico della decisione è notevole: viene meno, infatti, qualsiasi effetto giuridico delle comunicazioni del Gestore che prevedevano il termine del 31.12.2010, entro cui manifestare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di rinunciare al beneficio fiscale già goduto.

In considerazione di quanto sopra, fermo restando che la sentenza sia suscettibile di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, si consiglia agli operatori interessati di valutare se non effettuare alcuna comunicazione di rinuncia della Tremonti Ambientale, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza, salvo diversa indicazione da parte del GSE o altri organi competenti.
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