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Decreto 231: le nuove frodi nei pagamenti diversi dai contanti e modifiche ai reati di riciclaggio

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​Ultimo aggiornamento del 21.01.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Il 2021 si è concluso con due importanti novità in materia di responsabilità da reato degli enti che ampliano i reati presupposto.

Il 14 e 15 dicembre, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021 e del D. Lgs. 195/2021,  il catalogo dei reati presupposto previsto dal D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato.

La novella normativa consiste:
  • nell’introduzione del nuovo art. 25-octies.1, nel D. Lgs. 231/2001, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  • nell’estensione della punibilità dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), reimpiego (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1) - in precedenza perseguibili solo se derivanti da condotte di natura dolosa - commessi in relazione ai proventi di delitti colposi e contravvenzioni.

In particolare, ai sensi dell’art. 25-octies.1,  gli enti potranno ora essere ritenuti responsabili per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, anche delle seguenti fattispecie criminose:
  1. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
  2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  3. frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale reato era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24, ma con una rilevanza per l’ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell’art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l’aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L’art. 25-octies.1 prevede, inoltre, la possibilità di sanzionare gli enti anche per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, di  ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, purché il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio  - già contemplati nel D. Lgs. 231/2001 all’art. 25-octies - l’estensione della loro punibilità alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e contravvenzioni  potrebbe ampliare le ipotesi di responsabilità degli enti a scenari non considerati in precedenza. 

Cosa fare a fronte di queste modifiche normative?

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei nuovi reati presupposto ed evitare le consistenti sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili, gli enti già dotati di un modello organizzativo 231 dovranno necessariamente valutarne l’aggiornamento procedendo ad un specifico risk assessment nell’ottica di individuare gli idonei strumenti di prevenzione. 

Le società attualmente prive di un modello organizzativo, invece, dovranno seriamente valutare l’opportunità di una sua implementazione in quanto il rischio di commissione di illeciti attraverso strumenti di pagamento immateriali - come i bitcoin o le altre valute virtuali -, potrebbe potenzialmente riguardare qualsiasi realtà imprenditoriale. 

Nello specifico, si dovranno analizzare tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, oppure i POS. 

Soltanto l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo costantemente aggiornato potrà esonerare l’ente dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

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Maria Hilda Schettino

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