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Novità nei criteri di verifica dell’indipendenza dei sindaci

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Ultimo aggiornamento del 15.03.2021 | Tempo di lettura ca. 6 minuti​


Il CNDCEC, con la pubblicazione del documento "Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate", ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2021 nuovi criteri per la verifica dell'indipendenza del sindaco non revisore nei casi in cui il sindaco e il consulente della società appartengono allo stesso studio associato o alla stessa società fra professionisti.


Nel citato documento, alla Norma 1.4, vengono riportati, oltre ai riferimenti normativi del Codice Civile e del Codice Deontologico, anche quelli che sono i principi e i criteri applicativi di riferimento al fine di poter verificare e garantire l'indipendenza del sindaco.

 

In linea generale, quando viene effettuata un'analisi sulla valutazione dei rischi di incompatibilità del sindaco, la verifica di una concreta minaccia per l'indipendenza deve essere analizzata caso per caso. Una minaccia può ritenersi concreta quando è fondata, attuale, non eventuale e si manifesta in modo stabile cioè in maniera non temporanea e non occasionale. Si fa presente, inoltre, che la natura collegiale dell'organo (ove presente) costituisce già di per sé un'adeguata misura di salvaguardia a fronte di fattispecie occasionali e temporanee che potrebbero compromettere l'indipendenza del singolo sindaco ma non del collegio. 

 

Approfondendo poi quelli che sono gli aspetti più pratici della verifica, il documento individua alcune situazioni comuni che rappresentano una potenziale minaccia e che potrebbero compromettere l'indipendenza. In particolare, soffermandoci sulle fattispecie in cui sindaco e consulente appartengono allo stesso studio associato o alla stessa società fra professionisti, durante l'analisi della valutazione dei rischi, è necessario prendere in considerazione fra le misure di salvaguardia dell'indipendenza:

  • l'individuazione e il monitoraggio periodico dei rapporti e delle relazioni rilevanti direttamente o indirettamente intrattenute con la società o con le società del gruppo dal sindaco stesso e da altro professionista appartenete allo stesso studio associato o alla stessa società fra professionisti;
  • le prestazioni occasionali assegnate ad un componente del Collegio sindacale con conseguente rischio di autoriesame (perché svolte direttamente dal sindaco oppure comunque da un soggetto appartenete allo stesso studio associato o alla stessa società fra professionisti), in cui è necessario che l'attività di vigilanza relativa alla prestazione sia esercitata dai componenti del Collegio estranei alla situazione;
  • Infine, in caso di sindaco unico vanno evitate, oltre all'assistenza e la consulenza professionale continuativa, anche tutte le consulenze occasionali che possano determinare un riesame della prestazione stessa eseguita in qualità di consulente o eseguite comunque attraverso il proprio studio professionale. Infatti, in questo caso, potrebbero verificarsi situazioni in cui non vi sarebbero misure ammissibili a salvaguardia dell'indipendenza diverse dalle dimissioni.

Infine, bisogna comunque tenere presente che non tutte le circostanze in cui sindaco e consulente appartengono allo stesso studio professionale o alla stessa società rappresentano una minaccia per l'indipendenza. Infatti, lo stesso CNDCEC afferma che nel caso in cui i rapporti tra i due soggetti si limitano alla mera condivisione dei costi nello svolgimento dell'attività professionale (ad esempio condividendo solamente la stessa struttura) allora questo non rappresenta situazioni di incompatibilità. 

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