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Novità fiscali – Legge di Bilancio 2021

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Ultimo aggiornamento del 2.02.2021 | Tempo di lettura ca. 15 minuti​

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46 alla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, la legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) introduce alcune importanti ed interessanti novità in materia fiscale e agevolativa, già in vigore dal 1 gennaio 2021, che verranno brevemente riepilogate di seguito.


Misure agevolative



Proroga Bonus Edilizi


Vengono prorogate per l’anno 2021 le agevolazioni connesse alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis del TUIR, di riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni connesse all’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici, nonché gli interventi volti al rifacimento delle facciate degli immobili. 

Le agevolazioni connesse alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono previste nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Viene inoltre innalzato a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici. 
La proroga al 2021 viene altresì prevista per il cosiddetto “bonus verde”. 
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Novità Superbonus 110 per cento


La detrazione del 110 per cento (cosiddetto Superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico viene ora riconosciuta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (con alcune eccezioni che ne prevedono l’estensione fino al 31/12/2022). 
Per la sola parte di spesa riconosciuta in tale anno viene inoltre prevista la ripartizione della detrazione in quattro, anziché in cinque, quote annuali. 

Tra i beneficiari dell’agevolazione, sono ricomprese a pieno titolo anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa/lavoro autonomo, con riferimento ad interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Con riferimento invece alle tipologie di intervento oggetto di agevolazione, la possibilità di fruire del Superbonus del 110 per cento si estende, a seguito delle novità introdotte, anche agli interventi:
  1. di isolamento del tetto da annoverarsi tra gli interventi cosiddetti “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio;
  2. di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 16 bis lett. e del TUIR, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, da annoverarsi tra i cosiddetti interventi “trainati”; 
  3. di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Tra le novità concernenti le tipologie di immobili oggetto di interventi agevolabili viene ora disposto che:
  1. un’unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianto per il gas, impianto per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
  2. possono beneficiare del Superbonus anche edifici privi di Attestato di Prestazione Energetica, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a dell’art.119 comma1 D.L. 34/2020, si raggiunga la classe energetica A.  

Per gli interventi rientranti tra quelli atti a beneficiare del Superbonus, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o in alternativa per la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, viene estesa anche alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute nel 2022.  

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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali


Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 sino al 2022, con termine “lungo” esteso sino al 30 giugno 2023. Oggetto dell’agevolazione sono gli investimenti effettuati dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni relativi a beni strumentali nuovi, non aventi la qualifica di beni “4.0”. 

Il credito d’imposta è determinato nella misura:
  1. del 10 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 2 milioni di euro per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, elevato al 15 per cento per gli strumenti e i dispositivi tecnologici volti alla realizzazione di forme di lavoro agile. 
  2. del 6 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 2 milioni di euro, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022.


Nel contempo viene esteso, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 sino al 2022, il credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’Allegato A della Legge 232/2016, riconosciuto in misura differenziata a seconda del momento di effettuazione dell’investimento e della sua dimensione, come di seguito illustrato.


In caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20 per cento del prezzo), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 
  • 50 per cento del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30 per cento del costo di acquisizione, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni;
  • 10 per cento del costo di acquisizione, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro fino a 20 milioni. 

Nel caso di investimenti effettuati dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20 per cento del prezzo), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
  • 40 per cento del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni. 

Con riferimento ai beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge 232/2016, il credito d’imposta, per tutto il periodo agevolato, è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

Nel contempo permane l’obbligo di indicare in fattura il riferimento normativo all’agevolazione in questione per poter fruire del credito d’imposta, così come la necessità di sottoporre a perizia asseverata di stima i beni “4.0” aventi un costo unitario superiore a 300.000 euro. 

Credito d’imposta per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione


La legge di bilancio ha prorogato, dal 2020 al 2022, il credito per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 
L’agevolazione è ora prevista:
  1. Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, nella misura del 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro (a meno, come si vedrà, degli investimenti effettuati in alcune aree del Meridione, per cui tale credito è previsto in misura rafforzata).
  2. Per le attività di innovazione tecnologica, nella misura del 10 per cento della relativa base di calcolo, o nella misura del 15 per cento in caso di progetti finalizzati alla realizzazione di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  3. Per le attività di design e ideazione estetica, nella misura del 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

Con riferimento poi alla tipologia d’imprese beneficiarie dell’agevolazione, la stessa è ora estesa a tutte le imprese a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito, superandosi in tal senso la questione interpretativa concernente l’esclusione delle imprese agricole svolgenti attività rientranti nel reddito agrario.
Quanto invece agli adempimenti documentali, la Legge di Bilancio 2021 introduce l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a redigere e conservare. 

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e credito d’imposta potenziato per attività R&S nel Mezzogiorno


La proroga al 2022 è prevista anche per il credito d’imposta riconosciuto a fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate in alcune Regioni (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) del Sud Italia. 

Nel contempo viene confermato, anche per il 2021 e per il 2022, a favore delle imprese operanti nelle stesse regioni del Meridione di cui sopra, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.  Il credito di R&S viene accordato nelle percentuali di seguito richiamate e differenti in ragione delle dimensioni dell’impresa richiedente:
  • 25 per cento per le grandi imprese;
  • 35 per cento per le medie imprese;
  • 45 per cento per le piccole imprese.  
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Credito d’imposta per la quotazione delle PMI


Risulta inoltre esteso al 2021 il beneficio fiscale riconosciuto sui costi di consulenza sostenuti in fase di quotazione delle PMI. 

Introdotto con la Finanziaria 2018, il credito d’imposta per la quotazione delle PMI consente alle piccole medie imprese, come definite ai sensi della Raccomandazione UE 361/2003, che intendano avviare l’iter di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, di poter beneficiare di un credito d’imposta del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti dal 1/01/2018 sino alla data di quotazione e comunque entro il 31/12/2021, nel limite massimo di 500.000 euro.

Rientrano tra le attività di consulenza agevolabili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte quelle attività sostenute in vista del processo di quotazione e ad esso finalizzate; la consulenza fornita al fine di attestare l’ammissione della società alla quotazione, anche con riferimento a questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti la procedura di quotazione; il supporto fornito per il collocamento presso gli investitori delle azioni oggetto di quotazione. 

Per poter fruire del beneficio, è in ogni caso necessario:
  1. predisporre idonea attestazione, dalla quale risulti l’effettivo sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi, che dovrà essere rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale oppure da un professionista iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;
  2. presentazione di apposita istanza, contenente, tra le altre, anche l’attestazione delle spese sostenute di cui al punto precedente, da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico in via telematica all’indirizzo PEC (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.ita) a tal fine istituito. 
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Nuova “Sabatini” TER


La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche nella modalità di concessione del contributo statale (cd. Sabatini-Ter) volto a supportare le PMI negli acquisti/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi. La novità concerne l’eliminazione della soglia dei 200.000 euro entro la quale l’erogazione era prevista in un’unica, anziché in sei quote annuali. A seguito di tale modifica, la concessione dell’agevolazione avverrà, in ogni caso, in un’unica soluzione secondo modalità che verranno determinate con apposito decreto ministeriale. 

Sostegno alla liquidità delle imprese


Tra le misure accordate alle società a sostegno della liquidità si annoverano:
  • L’estensione fino a 15 anni della durata dei finanziamenti fino a 30.000 euro, garantiti dal Fondo Garanzia PMI;
  • La proroga al 30/06/2021 dell’intervento straordinario in garanzia di Sace; 
  • La proroga al 30/06/2021 delle moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese; 
  • La sospensione, sino al 31/01/2021, dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01/09/2020-31/01/2021. 
  • S_UK0000214_Icon_Pfeil-oben.png

Misure a rafforzamento delle PMI


La legge di bilancio 2021 proroga alcune misure introdotte dal Decreto Rilancio per favorire il rafforzamento delle piccole-medie imprese. 

Tra queste, viene estesa, agli aumenti di capitale effettuati entro il 30 giugno 2021, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, entro il limite del 30 per cento dell’aumento di capitale; limite innalzato, per i soli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel 2021, al 50 per cento.   

Per effetto di tale estensione temporale, per i soli aumenti di capitale effettuati nel 2021, la distribuzione di riserve prima dell’1/01/2025 comporta la decadenza dell’agevolazione, con il conseguente obbligo di restituzione della stessa. 

Disapplicazione delle norme codicistiche sulle perdite d’impresa


Viene prevista la disapplicazione delle norme del Codice Civile in materia di obblighi e adempimenti richiesti alle società di capitali in presenza di perdite in corso al 31/12/2020. 

In particolare la Legge di Bilancio 2021 introduce:
  1. una sospensione dall’applicazione delle norme di cui all’art. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 a disciplina dei comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3. Viene ora posticipato al quinto esercizio successivo il termine entro il quale la perdita deve essere ridotta entro tale limite. Competerà pertanto all’assemblea che approverà tale bilancio procedere ad una riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. 
  2. una sospensione dall’applicazione delle norme di cui all’art. 2447 e 2482-ter a disciplina dei comportamenti da tenere in presenza di perdite di oltre 1/3 con riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Viene prevista la possibilità di rinviare le decisioni in merito alla riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento al di sopra del minimo legale alla chiusura del quinto esercizio successivo. 

Fino a tale data, pertanto, non operano le cause di scioglimento previste per la riduzione/perdita del capitale sociale. 

In tutti i casi, le perdite sospese dovranno essere separatamente indicate in Nota Integrativa mediante l’ausilio di prospetti che diano evidenza dell’anno di loro formazione nonché delle movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio, al fine di soddisfare le esigenze informative dei terzi. 

Riallineamento valori avviamento e altri beni immateriali


Viene prevista la possibilità, mediante assolvimento di un’imposta sostitutiva del 3 per cento, di riallineare i valori civili e fiscali dell’avviamento oltre che delle altre attività immateriali (marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, ...) iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31/12/2019. 

Il Legislatore ha pertanto esteso, con l’introduzione del comma 8-bis dell’art. 110 del D.L. 104/2020, la possibilità, finora prevista per i soli beni d’impresa e per le partecipazioni, di effettuare il riallineamento dei valori fiscalmente riconosciuti dell’avviamento e degli altri beni immateriali privi di tutela giuridica, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra il valore civilistico e il valore fiscalmente riconosciuto dell’asset immateriale oggetto di rivalutazione.

Tale facoltà, concessa alle sole società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, è riconosciuta con riferimento ai soli beni immateriali e all’avviamento iscritti nei bilanci in corso al 31/12/2019, derivanti generalmente da operazioni straordinarie di fusione o di conferimento d’azienda. 
Non risultano tuttavia ricompresi nel beneficio gli eventuali avviamenti emergenti da operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2020. 

A fronte della rivalutazione permane inoltre l’obbligo di accantonare, in regime di sospensione d’imposta, un’apposita riserva, per importo pari all’ammontare della rivalutazione effettuata al netto dell’imposta sostitutiva dovuta, potendo in caso di incapienza di riserve disponibili, destinare a tale scopo parte del capitale sociale. Anche questa riserva può essere, in tutto o in parte, affrancata mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento, evitando conseguentemente un’ulteriore tassazione in capo alla società al momento della sua distribuzione. 


Rivalutazione partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1 gennaio 2021


Viene confermata, anche per il 2021, la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati nonché dei terreni edificabili e a destinazione agricola sulla scia di quanto era già stato previsto dall’art. 1 comma 693 e 394 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e più recentemente dal DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

Si prospetta quindi, anche per l’anno in corso, la possibilità in capo al contribuente persona fisica non esercente attività d’impresa, alle società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, enti non commerciali nonché soggetti privi di Stabile Organizzazione in Italia, di poter rideterminare il valore delle partecipazioni nonché dei terreni edificabili e a destinazione agricola detenuti alla data del 1 gennaio 2021 mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva definita nella percentuale dell’11%; ricordando poi cha tale rivalutazione produce effetti unicamente ai fini della determinazione della fattispecie reddituale  di cui all’art. 67 comma 1 lett. a, b, c e c-bis, per cui il valore rideterminato a seguito dell’affrancamento sarà assunto quale base di calcolo della plusvalenza/capital gain al momento della successiva cessione.

In ogni caso il valore rideterminato deve risultare da apposita perizia di stima, il cui termine ultimo di redazione viene fissato nel 30 giugno 2021, ricordando però che la rideterminazione del valore si considera perfezionata con il totale versamento dell’imposta sostitutiva o, nell’ipotesi di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata della stessa.

Con Circolare 1/E del 22 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato la facoltà in capo al contribuente di richiedere una nuova perizia sui beni in suo possesso anche qualora in passato si sia già avvalso di analoghe disposizioni agevolative, con la possibilità in questo caso di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2021 gli importi della stessa già versati nel corso di precedenti procedure di rideterminazione del valore. In alternativa allo scomputo, appare comunque plausibile la possibilità di avvalersi del rimborso dell’imposta sostitutiva già assolta in passato, rimborso che peraltro non può essere superiore all’imposta dovuta e determinata sulla base dell’ultima perizia di stima.

Viene recepito, nella sopracitata circolare, l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rideterminazione dei valori, nel caso in cui l’atto di cessione dei beni rivalutati indichi un corrispettivo inferiore rispetto a quanto determinato con perizia di stima dell’esperto. Sul punto, pertanto, l’Agenzia delle Entrate si uniforma a quanto sentenziato dalla Suprema Corte ritenendo che in tale ultimo caso non si determini in alcun modo decadenza del beneficio né il potere in capo alla stessa Amministrazione Finanziaria di rideterminare la plusvalenza sulla base del valore storico del bene.

Al contribuente spetta l’onere di dare evidenza dell’agevolazione in sede di compilazione del modello Redditi (quadro RT in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, quadro RM in caso di rideterminazione del valore dei terreni).
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Incentivi alle aggregazioni aziendali


Vengono introdotti specifici incentivi per favorire le aggregazioni aziendali prevedendo che in caso di fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda deliberati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021, al soggetto risultante dalla fusione/beneficiario/conferitario sia consentita la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE. 

Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova attività economica nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia

È prevista l’introduzione di misure volte ad incentivare la ripresa economica e a ridurre il carico fiscale gravante sulle imprese operanti in zone maggiormente colpite dalla pandemia. 

In tal senso la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle cosiddette Zone economiche speciali, istituite ai sensi del D.L. 91/2017 (zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate istituite in regioni sottosviluppate, aventi un Pil pro capite inferiore al 75 per cento della media europea, e in regioni in transizione, con Pil pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea). Tale agevolazione è concessa a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa l’attività e per i sei periodi d’imposta successivi ed è subordinata, pena la sua decadenza, al rispetto delle seguenti condizioni:
  1. Mantenimento, da parte delle imprese beneficiarie, della loro attività nell’area Zes per almeno 10 anni;
  2. Conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Zes per almeno 10 anni. 

Altre interessanti novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

Modifiche alle procedure di ruling internazionale 


La Legge di Bilancio interviene anche sulla procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 31-ter del DPR 600/73, introducendo la facoltà di far valere l’accordo unilaterale o bilaterale/multilaterale anche per le annualità pregresse e non ancora accertabili, nel contempo rispettando alcune condizioni normativamente previste e differenziate a seconda del tipo di accordo. 

Per l’ammissibilità ad accordi preventivi bilaterali/multilaterali viene inoltre introdotto il pagamento di una commission fee, da stabilirsi in funzione del fatturato della società istante.

Plastic tax e Sugar tax: novità e differimenti 


Sono apportate alcune novità in tema di Plastic e Sugar Tax di seguito esposte: 
  • Ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta ora gravante: per quanto riguarda la Plastic tax, oltre che sul fabbricante, anche sul soggetto committente ossia su colui che intende vendere i propri manufatti con singolo impiego ottenuti per suo conto in un impianto di produzione; per quanto riguarda la  Sugar Tax, la stessa ricadrà anche sul soggetto, residente o non residente nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute da altro soggetto, gestore dell’impianto di produzione. 
  • Inclusione delle “proforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati alla Plastic Tax, 
  • Attenuazione del regime sanzionatorio concernente le due imposte;
  • Differimento dell’efficacia delle disposizioni rispettivamente all’1/07/2021 per la Plastic Tax e all’1/01/2022 per la Sugar Tax. 

Cessioni in esenzione IVA per il contrasto al Covid-19


È previsto un regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta fino al 31/12/2022 per:
  1. Le cessioni di strumentazione per la diagnostica Covid-19 e le prestazioni di servizi direttamente connesse a tale strumentazione, sino al 31/12/2022;
  2. Le cessioni di vaccini anti Covid-19 e le prestazioni di servizi ad essi strettamente connesse, dal 20/12/2020 al 31/12/2022. 

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi e ridefinizione delle sanzioni per loro mancata/errata trasmissione 

La legge di Bilancio 2021 introduce alcune interessanti novità anche in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi nel contempo affievolendo, sia pur parzialmente, il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata o errata trasmissione degli stessi. 

Dal 1 gennaio 2021 viene generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto e ai soggetti assimilati di cui all’art. 22 del DPR 6337/72, di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Viene tuttavia differita, al 1 luglio 2021, la possibilità di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per assolvere ai predetti obblighi. 

La memorizzazione e l’invio telematico fanno decadere l’obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale (questi verranno sostituiti dall’emissione del cd. “documento commerciale”) nonché l’annotazione dei corrispettivi nei relativi registri. 

È tuttavia richiesto che la memorizzazione elettronica e l’eventuale consegna del documento al cliente, qualora richiesto, debbano avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. 

Con l’introduzione, poi, del nuovo comma 2-bis dell’art. 6 D.lgs. 471/97, viene inoltre prevista una riduzione della sanzione gravante sui commercianti al minuto e sui soggetti ad essi assimilati, ora pari al 90 per cento dell’imposta connessa all’importo non memorizzato/trasmesso, in caso di:
  1. mancata o errata trasmissione dei corrispettivi; 
  2. memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
  3. mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Se tuttavia tale malfunzionamento non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro. 

Tale regime sanzionatorio è reso meno oneroso nel caso in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero la loro trasmissione con dati completi o non veritieri non vada ad incidere sulla corretta liquidazione del tributo. In tal caso la sanzione amministrativa è prevista pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di richiamare quanto previsto dall’art. 12 D.lgs. 472/1997 in materia di cumulo giuridico. 

È altresì ridotta al 90 per cento dell’imposta la sanzione applicabile in caso di:
  1. mancata emissione di ricevute fiscali/scontrini fiscali/documenti di trasporto;
  2. emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
  3. mancata annotazione sui relativi registri dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se tuttavia tale malfunzionamento non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro.

S_UK0000214_Icon_Pfeil-oben.pngLa legge di Bilancio 2021 introduce inoltre alcune interessanti semplificazioni in materia fiscale.

Termine di registrazione delle fatture attive pe i contribuenti trimestrali


Per i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche trimestrali, su base opzionale, viene riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. 
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Modifiche alla disciplina dell’Esterometro


A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1/01/2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il medesimo formato della fattura elettronica. 

I dati relativi alle operazioni attive concluse nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle relative fatture. 

I dati relativi agli acquisti e alle prestazioni ricevute, invece, dovranno essere comunicati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Contrasto alle frodi connesse all’indebito utilizzo del plafond IVA


Sono previste misure rafforzate per contrastare le frodi realizzate mediante l’utilizzo del falso plafond IVA. 
La definizione di questo nuovo sistema pone a capo dell’Amministrazione Finanziaria il potere di operare controlli e specifiche analisi di rischio volte a contrastare l’insorgere di condotte fraudolente, mediante un’attenta valutazione dei contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale. 

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emergano irregolarità, al contribuente accertato risulterà inibita la possibilità di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
Inibito risulterà altresì l’invio tramite SDI delle eventuali fatture elettroniche, emesse dal cedente/prestatore inconsapevole dell’eventuale frode posta in essere dal cliente cessionario/committente, in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. c. DPR 633/72 e riportanti il riferimento ad un protocollo di dichiarazione d’intento invalidata.  

Occorrerà tuttavia attendere un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate affinché vengano compiutamente chiarite le modalità operative per l’attuazione e il funzionamento del descritto meccanismo antifrode.  

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