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Il fenomeno dell’Ambush Marketing e la nuova normativa

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​L’Ambush Marketing indica il fenomeno dell’associazione, indebita e non autorizzata, che operatori economici non legittimati da regolari contratti di sponsorizzazione pongono in essere con l’obiettivo di associare surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti a un qualsiasi simbolo o logo di manifestazioni sportive o fieristiche, di rilevanza nazionale o internazionale. 

Per molti, l’esordio dell’Ambush Marketing coincide con i Giochi Olimpici di Los Angeles del 1984 quando FUJI, tramite sponsorizzazione, comprò e pagò i diritti di esclusiva durante la manifestazione e il rivale storico KODAK, in tutta risposta, condusse una campagna pubblicitaria parallela, molto bene articolata, che portò molti consumatori ad equivocare su chi fosse il reale sponsor delle Olimpiadi.


La nuova normativa


Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 17 gennaio, ha dato il via libera al disegno di legge che introduce una nuova disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria (cd. ambush marketing).

Il testo detta una disciplina generale per la repressione dei fenomeni relativi alla pubblicizzazione parassitaria:

  • individua gli eventi nei quali il fenomeno dell’ambush marketing ha maggiori possibilità di manifestarsi;
  • delimita le condotte che presentano connotati più marcati in senso anticoncorrenziale (o di concorrenza illecita), prevedendo un sistema sanzionatorio amministrativo posto a tutela della corretta concorrenza;
  • opera un attento bilanciamento tra le esigenze di tutela delle aspettative economiche dell’organizzatore e dello sponsor ufficiale di un evento, da un lato, e le esigenze pubblicitarie di operatori terzi anche in occasione di eventi a grande risonanza mediatica. Prevedendo per tale ragione l’esclusione di alcune condotte la cui repressione si tradurrebbe in una eccessiva limitazione del diritto economico all’accesso ai canali pubblicitari e l’individuazione del lasso temporale in cui le condotte di pubblicizzazione parassitaria presentano concreta lesività, essendo le stesse connesse ad eventi il cui richiamo mediatico e pubblicitario ha comunque una durata limitata nel tempo;
  • sanzioni amministrative sino a 2,5 milioni di euro;
  • soggetto incaricato per l’accertamento e la repressione delle condotte sanzionabili: Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Con il ddl in oggetto, di cui attendiamo pubblicazione, si vogliono creare le condizioni per fare dell’Italia un Paese all’avanguardia nella garanzia del corretto svolgimento delle manifestazioni, anche attraverso la tutela degli interessi commerciali degli sponsor, degli operatori e delle federazioni che organizzano gli eventi, garantendo sempre più la correttezza e la trasparenza delle dinamiche del mercato e della concorrenza commerciale.

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Nadia Martini

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