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Contributo a fondo perduto del c.d. "Decreto Sostegni" – D.L. 41/2021

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​Ultimo aggiornamento del 3.05.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti

Con l’art. 1 del c.d. “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021) è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, finalizzato a mitigare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sull’economia italiana.


REQUISITI

In linea di principio, sono legittimati a richiedere il contributo a fondo perduto tutti soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo, che soddisfano i seguenti requisiti:
a) fatturato non superiore ad Euro 10 milioni nell’anno 2019;
b) calo del fatturato medio mensile dell’anno 2020 di almeno 30 per cento  rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Per quanto riguarda la verifica del criterio di cui alla lettera b), si precisa che i soggetti che hanno attivata la partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018 possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche in assenza di un calo del fatturato, purché siano rispettati gli altri requisiti. Tuttavia, l’ammontare del contributo spettante in questi casi è limitato ad Euro 2.000 per le società e Euro 1.000 per le persone fisiche. 

CALCOLO ED EROGAZIONE

L’importo del contributo a fondo perduto spettante varia a seconda dei ricavi realizzati nell’anno 2019 (nel caso in cui l’esercizio sociale non dovesse corrispondere con l’anno solare, occorre tener conto dei dati dell’esercizio in corso al 23 marzo 2019):
  • 60 per cento  ⇨ fatturato del 2019 fino ad Euro 100.000;
  • 50 per cento  ⇨ fatturato del 2019 da Euro 100.000 ad Euro 400.000;
  • 40 per cento  ⇨ fatturato del 2019 da Euro 400.000 ad Euro 1.000.000;
  • 30 per cento  ⇨ fatturato del 2019 da Euro 1.000.000 ad Euro 5.000.000;
  • 20 per cento  ⇨ fatturato del 2019 da Euro 5.000.000 ad Euro 10.000.000.

Una volta determinata la percentuale del contributo applicabile, occorre moltiplicarla per la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019. Si precisa che ai fini della determinazione del fatturato medio mensile devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, relative ad operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno (indipendentemente dal fatto che l’esercizio sociale corrisponda o meno all’anno solare). Secondo gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, sarebbe poi sufficiente dividere il fatturato annuo per 12 (qualora la P.IVA fosse stata aperta prima del 31.12.2018) e sottrarre i due risultati, al fine di determinare il calo medio mensile del fatturato.

Nel caso in cui la partita IVA sia stata aperta, invece, in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini della determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per quanto riguarda l’erogazione del contributo, è stato previsto da parte del legislatore la possibilità di scegliere liberamente tra le seguenti due modalità:
  1. accredito diretto su un contro corrente italiano (n.b.: il c/c deve essere intestato al richiedente);
  2. concessione di un credito d’imposta utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 (codice tributo “6941").

Va notato, tuttavia, che si tratta di una scelta irrevocabile e che riguarda l’intero importo del contributo.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap, e può essere riconosciuto per un importo massimo di Euro 150.000.

Infine, si precisa che la relativa domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 maggio 2021.

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Manuel Buratti

Dottore Commercialista e Revisore legale

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