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Sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 e 2022 senza limiti

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Ultimo aggiornamento del 22.04.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Il Ddl. di conversione del Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) ha nuovamente modificato la disciplina della sospensione degli ammortamenti con riferimento ai bilanci 2021 e 2022 confermando l'eliminazione dei limiti precedentemente previsti dalla legge di bilancio 2022 per l'opzione di sospensione.


La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) aveva prorogato per il bilancio 2021 la possibilità di sospendere fino al 100 per cento del costo dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali esclusivamente per quei soggetti che nel bilancio 2020 hanno sospeso l'intera quota del costo dell'ammortamento (limite soggettivo di applicazione della proroga che escludeva tutti i soggetti che hanno optato per una sospensione delle quote 2020 parziale).


Successivamente il Decreto "Milleproroghe" (DL 228/2021), inserito in sede di conversione della Legge 15/2022, ha modificato quanto introdotto dalla legge di bilancio 2022 confermando la proroga della sospensione degli ammortamenti per il bilancio 2021 ed eliminando i limiti soggettivi per l'applicazione della proroga stessa (non è quindi più richiesta la sospensione del 100 per cento della quota di ammortamento nel bilancio 2020 per poter optare per la sospensione anche nel bilancio 2021).


Ora, con il Ddl. di conversione del Decreto Sostegni ter, il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina prevedendo per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di sospendere fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La proroga è prevista sia per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 sia per l'esercizio successivo, cioè quello in corso al 31 dicembre 2022 e quindi, per i soggetti "solari", per i bilanci 2021 e 2022.


Conseguentemente, dopo l'introduzione di questa ultima modifica, viene confermata da un lato la possibilità di optare per la sospensione delle quote di ammortamento per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, e dall'altro lato viene estesa l'opzione non solo per il 2021 ma anche per il bilancio 2022.


Infine, si segnala che rimangono inalterate la modalità applicative dalla norma derogatoria. Rimane quindi l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento sospesa e rimangono anche gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. 


Dal punto di vista fiscale, l'eventuale opzione per la sospensione delle quote di ammortamento non fa venir meno la possibilità di dedurre le quote stesse (compresa la parte sospesa) sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, anche in assenza di imputazione a Conto economico.

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Alberto Perossi

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