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Inclusione lavorativa e parità di genere: un vantaggio competitivo anche negli appalti pubblici

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Ultimo aggiornamento del 9.09.2022 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


La volontà dello Stato italiano di affermare il principio di parità di genere e di coinvolgere le persone disabili nelle attività lavorative si manifesta in modo concreto anche nel settore degli appalti pubblici. Due gli interventi normativi di rilievo.

Il primo in ordine di tempo, legato alla produzione normativa strettamente necessitata dalla pandemia, è rappresentato dall’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis e trova applicazione solo nelle procedure di gara indette per la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con risorse europee (anche PNRR) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare).

Tale norma introduce misure importanti per favorire le pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili nell’ambito degli appalti pubblici. 
In sintesi, essa stabilisce principalmente:
  • per gli operatori economici:
i. che le imprese tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ex art. 46 del d.lgs. 198/2006, producano - a pena di esclusione - in sede di partecipazione alla gara, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità o della sua contestuale trasmissione alle medesime rappresentanze in caso di inosservanza dei termini previsti dall’art. 46 (comma 2);

ii. che gli altri operatori economici non tenuti alla redazione del suddetto rapporto, che occupino un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegnino alla stazione appaltante:

  • a. una relazione di genere “sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”;
  • b. la certificazione con cui il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
  • c. una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; da inviarsi anche alle rappresentanze sindacali;
iii. quale requisito necessario dell’offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni “necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”, all'occupazione giovanile e femminile.
  • per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo:
i. di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti inerenti agli interventi in esame, criteri valevoli sia come requisiti necessari sia come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, volti a promuovere e incentivare l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne;
ii. di motivare in modo adeguato e specifico la scelta di derogare all’obbligo di inserimento delle clausole necessarie e/o premiali e/o di ridurre la promozione dell’occupazione giovanile e femminile rispetto al di sotto del 30 per cento.

La disciplina di dettaglio, in ossequio al comma 8 della medesimo articolo, si ricava dalle Linee Guida approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.12.2021 (G.U. 30.12.2019, Serie Gen. n. 309).
Il secondo intervento è contenuto all’art. 34 del D.L. n. 36/2022  che, modificando direttamente nel cd. Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 - Codice), estende i benefici derivanti dal possesso della Certificazione della parità di genere a tutte le gare pubbliche.

Le novità riguardano:
  • Le garanzie per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (art. 93 Codice), il cui importo, nei contratti di servizi e forniture, è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di tale certificazione; riduzione non cumulabile con altre previste dalla medesima disposizione;
  • I criteri di aggiudicazione (art. 95 Codice): le stazioni appaltanti possono introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, criteri premiali a favore degli operatori che dimostrino di avere adottato politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione.

In sintesi:
​Gare indette per investimenti finanziati da risorse europee (anche PNRR) e dal PNC
​Tutte le gare soggette al Codice contratti pubblici 
(D.lgs. 50/2016) 

La volontà dello Stato italiano di affermare il principio di parità di genere e di coinvolgere le persone disabili nelle attività lavorative si manifesta in modo concreto anche nel settore degli appalti pubblici.

Due gli interventi normativi di rilievo.

Il primo in ordine di tempo, legato alla produzione normativa strettamente necessitata dalla pandemia, è rappresentato dall’art. 47 del Decreto Semplificazioni bis e trova applicazione solo nelle procedure di gara indette per la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con risorse europee (anche PNRR) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare).

Obblighi a carico degli operatori economici previsti quali requisiti di partecipazione/esecuzione:
  • presentare il rapporto sulla situazione del personale, ex art. 46 del d.lgs. 198/2006;
  • consegnare la relazione sull'assolvimento degli obblighi pervisti dalla L. 68/1999 (lavoro disabili);
  • assunzione obbligo di assicurare il 30 per cento delle assunzioni, necessarie per lo specifico contratto, all'occupazione giovanile (< 36 anni) e altrettante a quella femminile.

Obblighi a carico della P.A.
  • inserire nei documenti di gare e nelle valutazioni delle offerte, anche come requisiti premiali, criteri legati alla inclusione lavorativa dei disabili, all’occupazione giovanile e femminile;
  • motivare adeguatamente la scelta di derogare all’obbligo di inserimento di tali criteri premiali e/o di ridurre la promozione dell’occupazione giovanile e femminile al di sotto del 30 per cento.
  1. garanzia provvisoria ridotta del 30 per cento in caso di possesso della certificazione della parità di genere;
  2. possibilità che gli atti di gara prevedano criteri premiali nel caso di possesso della certificazione.




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Anna Maria Desiderà

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