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Golden Power ed energie rinnovabili

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Ultimo aggiornamento del 1.12.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Con il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dei "Golden Power" in forza del quale talune operazioni straordinarie aventi ad oggetto trasferimenti di asset in settori strategici dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono soggette a obblighi di notifica e verifica da parte dello Stato.


Ove ne ricorrano i presupposti, i soggetti interessati a concludere operazioni straordinarie inerenti asset strategici devono portarne a conoscenza lo Stato il quale ha il potere disporre condizioni all'acquisto o porre un veto ove le stesse possano compromettere gli interessi nazionali.


I settori identificati come "strategici", dapprima circoscritti a infrastrutture critiche e alla difesa, si sono progressivamente ampliati fino a ricomprendere anche l'energia, l'acqua, i trasporti, la salute e la sicurezza alimentare.


L'ambito di applicazione al settore dell'energia ai sensi del DPCM 179/2020

Negli anni, ci si è domandati se le operazioni di trasferimento di asset e partecipazioni nel settore delle rinnovabili ricadessero o meno nel perimetro di applicazione dei Golden Power.


Nel settore dell'energia, l'articolo 3 del DPCM 179/2020 ha sciolto la maggior parte dei dubbi, circoscrivendo il novero delle operazioni energy ricadenti nella Golden Power a settori critici o transazioni di grande rilevanza economica nei quali raramente sarebbero rientrate le tipiche operazioni di compravendita di asset nelle rinnovabili.


Le novità concernenti le "concessioni comunque affidate" e, in particolare, le "concessioni di grande derivazione idroelettrica".

Il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 ha tuttavia ridefinito gli obblighi di notifica degli acquisti di partecipazioni nel settore dell'energia, ricomprendendo tra i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale anche le "concessioni", comunque affidate, incluse le "concessioni di grande derivazione idroelettrica".


A decorrere dal 1 gennaio 2023, le operazioni straordinarie aventi ad oggetto o per effetto (anche indiretto) il trasferimento di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (afferenti a impianti idroelettrici di potenza nominale media pari ad almeno 3 MW) saranno soggette agli obblighi di notifica previsti dalle norme in materia di Golden Power.


Ci si domanda se gli obblighi di previa notifica dovranno essere osservati ed applicati anche in relazione ad operazioni comportanti il trasferimento della titolarità di altre "concessioni", non ricadenti nella categoria delle "grandi derivazioni idroelettriche", come ad esempio le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.


Gli adempimenti di prenotifica a carico delle società interessate

Ove sussistano dubbi, i soggetti interessati potranno procedere a una "prenotifica" ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 133/2022, trasmettendo una informativa sulle operazioni che intendono intraprendere. 


Entro 30 (trenta) giorni dalla prenotifica dell'informativa, le autorità preposte saranno tenute a comunicare le proprie conclusioni che potranno ricadere in una delle seguenti ipotesi:

  • l'operazione oggetto di prenotifica non rientra nell'ambito applicativo dei Golden Power, non  risultando conseguentemente dovuta la formale notifica;
  • l'operazione è suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo dei Golden Power e in tal caso le parti sono tenute ad eseguire la notifica;
  • l'operazione rientrerebbe nell'ambito applicativo ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

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