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Nuove modalità di comunicazione dei dati con soggetti non residenti

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Ultimo aggiornamento del 22.07.2022 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Con la Circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni significativi chiarimenti in merito alle nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere divenute obbligatorie a partire dal 1° luglio 2022.

La Circolare n. 26 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti importanti che occorre tenere in considerazione al fine di adempiere correttamente ai nuovi obblighi previsti per la comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti.

I chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate riguardano in particolare:
  • ambito soggettivo e oggettivo del nuovo adempimento;
  • termini da rispettare per l’invio dei dati; 
  • gestione di importazioni ed esportazioni;
  • modalità di compilazione del file XML; 
  • conservazione dei documenti trasmessi tramite Sistema di Interscambio (“SdI”).

A tal proposito, riportiamo di seguito una sintesi dei principali chiarimenti sopracitati.

Ambito soggettivo e oggettivo del nuovo adempimento

L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda tutte le operazione in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è residente all’estero. Pertanto, pur in assenza di espressa previsione normativa, la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico bensì anche a tutte le operazioni poste in essere con privati consumatori.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, l’Agenzia delle Entrate precisa che, oltre ai soggetti tenuti all’emissione delle fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022 (e.g. soggetti in regime forfetario con ricavi e compensi nell’anno precedente superiori a Euro 25.000), sono inclusi nell’obbligo anche gli enti del terzo settore in riferimento alle sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Dal punto di vista oggettivo, la Circolare conferma il principio del monitoraggio omnicomprensivo, ragion per cui devono essere trasmessi i dati di tutte le operazioni con controparti non residenti a prescindere dal fatto che rilevino territorialmente in Italia ai fini del tributo. La sola limitazione concerne gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia che costituiscono oggetto di comunicazione solo se di importo superiore a Euro 5.000.

Termini da rispettare per l’invio dei dati

A differenza di quanto previsto per l’esterometro in vigore fino al 30 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che non vi è un termine unico, fisso, ma mobile, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerino effettuate.

Pertanto, per le operazioni attive, la trasmissione dei dati al SdI deve avvenire entro l’ordinario termine di emissione della fattura previsto dall’art. 21, comma 4 del DPR 633/72. A tal fine, risulta irrilevante la circostanza che la fattura sia stata eventualmente emessa in via anticipata.

Per le operazioni passive, invece, il termine per la trasmissione dei dati al SdI è il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di ricezione del documento che comprova l’operazione o di effettuazione della medesima.

La Circolare n. 26/2022 tratta anche la tematica del rapporto tra obblighi di:
  • integrazione della fattura o autofatturazione per l’applicazione del reverse charge;
  • comunicazione dei dati delle operazioni allo SdI nell’ambito dell’esterometro. 


Viene precisato che le due prescrizioni sono autonome, fermo restando che in alcuni casi un unico adempimento può essere sufficiente per entrambe. Pertanto, occorre distinguere tra:

  • violazione inerente l’obbligo comunicativo dei dati, ovvero tardivo o mancato invio dei dati nei termini richiesti dall’esterometro. Tale violazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs 471/97 (i.e. Euro 2 per ciascun invio omesso o ritardata fino a un massimo di Euro 400, sanzioni riducibili della metà in caso di regolarizzazione entro 15 giorni);
  • tardivo assolvimento dell’IVA per omesso reverse charge ( che prevede l’applicazione  della sanzione prevista dall’art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. 471/1997). Resta ferma, infatti, la possibilità di integrare analogicamente o emettere autofatture cartacee al fine di adempiere l’IVA entro i termini previsti dalla normativa.

Tuttavia, laddove l’invio al SdI assolve anche gli obblighi di autofatturazione o di integrazione della fattura, eventuali violazioni determinano l’applicazione delle più severe sanzioni in materia di reverse charge (art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. 471/1997).

Gestione di importazioni ed esportazioni

La Circolare esamina anche la corretta gestione delle importazioni e delle esportazioni. Tali operazioni sono documentate da bolletta doganale, di conseguenza non vi è l’obbligo di presentare l’esterometro inviando i dati al SdI. In ogni caso, non vige alcun divieto di trasmissione; tuttavia, inviando dati non richiesti ci si espone al rischio di duplicazione delle informazioni che sono poi messe a disposizione del contribuente.

Modalità di compilazione del file XML

Con riferimento invece alla descrizione da riportare nei file XML, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla domanda del punto 2.1 della Circolare, ha precisato che:
  • per le operazioni attive verso un soggetto estero se il contribuente per generare il file XML utilizza un software differente da quello utilizzato per le fatture elettroniche inviate a cessionari/committenti residenti potrà valorizzare il campo descrizione (campo 2.2.1.4) indicando la parola “BENI”, la parola “SERVIZI”, oppure se la fattura è relativa sia a beni sia a servizi le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando la descrizione più dettagliata alla fattura stessa;
  • medesima soluzione semplificata anche per quanto riguarda la gestione delle operazioni passive estere. Infatti, anche per la compilazione del file XML, dove si si riportano i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero, il campo descrizione (campo 2.2.1.4) potrà essere valorizzato riportando solamente la parola “BENI”, “SERVIZI” oppure “BENI E SERVIZI”, rimandando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto dal fornitore. 

Questa scelta semplificativa proposta dall’Agenzia deriva dal fatto che rimane necessario conservare le fatture emesse e ricevute da e verso un soggetto estero, documenti in cui saranno comunque indicati la natura, la quantità e qualità dei beni o servizi oggetto delle transazioni. 

Conservazione dei documenti trasmessi

In tema di conservazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
  • il file XML, creato per adempiere all’obbligo comunicativo in esame, deve essere conservato elettronicamente in quanto documento fiscalmente rilevante ai sensi del DM 17 giugno 2014;
  • la conservazione del file XML trasmesso al SdI non può ritenersi sostitutiva della conservazione elettronica della fattura emessa in formato cartaceo;
  • è possibile ritenere integrato l’obbligo di conservazione sostitutiva qualora, nel caso di operazioni passive, al file XML con codice TD17, TD18 o TD19 venga allegata la fattura del fornitore estero.​

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