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CV, valutazioni dei dipendenti e GDPR: il garante e la cassazione intervengono

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​Il Garante per la Protezione dei dati personali, in occasione della pubblicazione del Provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018, nel quale sono state precisate le prescrizioni delle autorizzazioni generali compatibili con il Reg. UE 2016/679, si è espresso anche in materia di trattamento dei dati particolari dei candidati da parte dei datori di lavoro, confermando a tal proposito che possono essere raccolti (ad es. tramite form) e conservati solo i dati strettamente necessari alla verifica dei requisiti degli aspiranti lavoratori.

 

I dati potranno essere richiesti solo se strettamente pertinenti alla instaurazione del rapporto di lavoro e non per verificare la globale idoneità professionale. La puntualizzazione dell’Autorità conferma, rimarcandola, l’importanza del principio di minimizzazione del trattamento, che deve orientare l’attività dei datori di lavoro anche nella fase precedente all’eventuale assunzione.


Sempre in tema di lavoro, proviene dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 32533/2018) un interessante contributo in tema privacy inerente alla possibilità di esercizio dei diritti anche relativamente a dati c.d. valutativi.

 

Il caso riguarda la richiesta, da parte del dipendente di una banca al proprio datore di lavoro, di potere accedere a fascicoli elaborati nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato dal datore nei suoi confronti, per potersi difendere e impugnare in giudizio la sanzione disciplinare irrogatagli. La Suprema Corte, accogliendo la posizione del lavoratore, ha stabilito che la richiesta di accesso ai propri dati personali formulata da parte dei dipendenti, si estende anche ai cd. dati valutativi (come, fattispecie già configurata dall’art. 8 del D. Lgs. 196/2003, ora abrogato), cioè a quelle informazioni personali che non hanno carattere oggettivo ma ineriscono a “giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo”. Tale èil caso dei dati contenuti in documenti aziendali di natura endo-procedimentale e attinenti al momento formativo della volontà datoriale. Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, non sussiste alcuna specifica limitazione in ordine alle concrete finalità (es. esercizio di un diritto in giudizio da parte del lavoratore) per le quali il diritto di accesso viene esercitato: la richiesta di esercizio di un diritto, come nel caso di specie, andrebbe quindi accordata anche se presentata ai fini di potere predisporre la propria difesa in giudizio.

 

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Nadia Martini

Avvocato

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