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La limitazione degli spostamenti da e per l’estero nel nuovo DPCM approvato il 24 ottobre 2020

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Ultimo aggiornamento del 02.11.2020 | Tempo di lettura ca. 5 minuti​



In data 24 ottobre 2020 allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 è stato promulgato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) recante misure per il contenimento del contagio e il contrasto alla diffusione del virus.

Il provvedimento emergenziale è stato adottato a latere di una serie di ulteriori provvedimenti emergenziali emanati in risposta alla pandemia di COVID-19 e introduce, tra l’altro, alcune specifiche previsioni che regolano, limitano e in alcuni casi vietano le facoltà di ingresso e spostamento all’interno del territorio nazionale oltre che quelle dirette verso l’estero.

Con riguardo agli spostamenti transnazionali, il decreto suddivide i paesi del mondo in sei raggruppamenti (indicati con lettere dalla A alla E) che vengono riportati nell’allegato 20 al DPCM e che si indicano qui di seguito per rendere più agevole la consultazione del presente documento:

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano;

Elenco B

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco;

Elenco C

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo);

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco;

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana.
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro 
A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

Operata tale suddivisione, il DPCM dispone un divieto generale di ingresso sul territorio italiano e di partenza in direzione di Stati e territori non espressamente nominati dall’allegato 20 (Elenco E).

Inoltre, l’articolo 4 del DPCM introduce un divieto di ingresso e il transito nel territorio nazionale per quelle persone che abbiano transitato o anche solo soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, anche solo in uno degli stati indicati nel suddetto elenco (Elenco E).

In aggiunta a quanto sopra, il decreto introduce altresì un generale divieto di spostamenti verso paesi tutti i paesi indicati nell’Elenco contrassegnato con la lettera F.

I divieti sopra riportati non trovano applicazione nell’ipotesi in cui lo spostamento sia giustificato da esigenze lavorative, di assoluta urgenza, di salute o studio, di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza oltre che nelle ipotesi in cui l’ingresso nel territorio nazionale riguardi:

a) cittadini (e i relativi familiari o congiunti) di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; ovvero


b) cittadini (e i relativi familiari o congiunti) di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo nel territorio italiano ovvero aventi nello stesso diritto di residenza in forza di disposizioni europee o nazionali.


La moratoria introdotta dal DPCM si estende inoltre alle ipotesi di ingresso e transito nel territorio nazionale di persone che abbiano transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia in Stati e/o territori indicati nell’Elenco F.

Tuttavia, in tali ipotesi non si applicano le previsioni di esonero precedentemente descritte ma, anzi, sono previste specifiche previsioni che permettono l’ingresso e il transito di:

a) cittadini (e i relativi familiari o congiunti) di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

b) cittadini (e i relativi familiari o congiunti) di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo nel territorio italiano ovvero aventi nello stesso diritto di residenza in forza di disposizioni europee o nazionali che abbiano altresì una residenza anagrafica in Italia da data antecedente rispetto a quella indicata nell’Elenco F (in tale ipotesi è necessario che gli stessi dichiarino di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test effettuato per mezzo di tampone con esito negativo;

c) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

d) funzionari e agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, nonché personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle funzioni.

Come anticipato, il DPCM in esame non introduce solo una specifica regolamentazione degli ingressi e le uscite dal territorio nazionale ma introduce anche una serie di oneri e misure per il contenimento del contagio.

Tra queste vi è l’art. 5 del DPCM che, in un’ottica di responsabilizzazione dei soggetti che si muovono nello scenario pandemico nonché in quella di garantire una sorta di tracciabilità di eventuali soggetti accertati come infetti, introduce alcuni “obblighi di dichiarazione” che devono essere adempiuti dalle persone che fanno ingresso nel territorio nazionale arrivando dall’estero.

In particolare, con riferimento ai Paesi indicati negli elenchi di cui alle lettere B, C, D, E ed F, il DPCM prevede espressamente, per chiunque faccia ingresso in Italia, l’onere di consegnare al vettore – all’atto dell’imbarco o a chiunque sia deputato a effettuare tali controlli – una dichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti l’ingresso in Italia;

b) motivi dello spostamento (nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F).
Tale dichiarazione, nell’ipotesi in cui nei quattordici giorni precedenti vi sia stato il soggiorno o il transito in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dovrà altresì indicare:

c) l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia (dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario);

d) il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere tale luogo ovvero il codice identificativo del titolo di viaggio e l’ulteriore mezzo aereo che si intende utilizzare per raggiungere la località di destinazione (tale seconda ipotesi trova applicazione solo nel caso in cui l’ingresso in Italia venga effettuato mediante trasporto aereo di linea);

e) il recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

f) l’eventuale sussistenza di una o più delle circostanze di esonero dagli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (specificamente previste dal decreto).

Al riguardo, è importante porre in evidenza che l’articolo 6 del DPCM detta alcune disposizioni che disciplinano gli obblighi cui devono far fronte i soggetti che facciano ingresso nel territorio italiano oltre che le circostanze di esonero dagli stessi.

In particolare, il decreto prevede che i soggetti che nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori indicati negli elenchi D, E ed F, anche in assenza di sintomi riconducibili all’infezione da virus COVID-19, siano obbligati a:

a) utilizzare esclusivamente un mezzo privato per compiere il percorso dal luogo di ingresso (o di sbarco) nel territorio nazionale fino all’abitazione o alla dimora dove è previsto lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

b) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora sopraindicata.

In deroga a quanto previsto dalla lettera a) circa l’utilizzo del mezzo privato, in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo, è consentito proseguire mediante altro mezzo aereo il viaggio verso la destinazione finale, a condizione che la persona che ha fatto ingresso nel territorio italiano non si allontani dalle aree specificamente individuate all’interno degli aeroporti.

Inoltre, nelle ipotesi di soggiorno o transito in uno o più Stati e territori indicati all’Elenco C, il DPCM prevede che tale soggetto possa, alternativamente:

  1. presentare al vettore all’atto dell’imbarco e/o a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la dichiarazione con la quale conferma di essersi sottoposti, nelle 72 ore che precedono l’ingresso nel territorio nazionale, a un test (molecolare o antigenico), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; ovvero
  2. sottoporsi a un test (molecolare o antigenico) effettuato a mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) ovvero entro le 48 ore successive all’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In tale ultima ipotesi il soggetto che ha fatto ingresso in Italia soggiace all’obbligo di sottoporsi all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Per concludere, si ritiene opportuno evidenziare che il DPCM in esame ha previsto alcune ipotesi di esonero dalle disposizioni sopra descritte, sicché, gli obblighi e le restrizioni introdotte dal decreto trovano diversa o anche solo parziale applicazione a seconda delle ragioni giustificative dell’ingresso o del transito nel territorio nazionale, del ruolo e/o dall’incarico ricoperto dal soggetto interessato dallo spostamento, del Paese di provenienza dello stesso e/o della durata del soggiorno in Italia.

Autori:
Massimo Riva - Associate Partner
Stefano Belloni - Senior Associate

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Rita Santaniello

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