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Coronavirus e misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

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Aggiornamento del 19.03.2020

Le aziende italiane risentono le conseguenze produttive ed economiche derivanti dal blocco di moltissime attività dirette e indirette per gestire l'emergenza Coronavirus. Lo scenario di incertezza sull’evoluzione dell’epidemia e sulle prospettive rischia di mettere in difficoltà l’intera economia italiana. 


Per fare fronte a tale situazione di emergenza, il Governo con l’emanazione del decreto “Cura Italia” ha adottate misure che si aggiungono a quelle già adottati d’urgenza dal Governo. Lo scopo è quello di evitare che la crisi transitoria delle attività economiche produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. Il provvedimento, per il quale sono state necessarie 67 pagine della Gazzetta Ufficiale, è suddiviso in quattro capitoli: misure di potenziamento del servizio sanitario; misure a sostegno del lavoro; misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese. Di particolare rilievo sono le misure a sostegno della liquidità, il cui impatto dovrebbe - secondo i calcoli del ministero dell'Economia - consentire di immettere risorse per complessivi 340 miliardi di euro.

Nello specifico il decreto mira ad introdurre le seguenti misure:

Misure di sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)


  • Fondo di garanzia per le PMI 
In conseguenza dell’estensione della c.d. zona rossa a tutto il territorio italiano il decreto amplia l’ambito applicativo del Fondo di garanzia per lePMI, consentendo a tutte le PMI, indipendentemente dalla localizzazione sul territorio nazionale e per un periodo di nove mesi, la fruizione del fondo. In relazione all'emergenza epidemiologica il decreto prevede tra l’altro le seguenti deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo:

  • la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo ove previste;
  • l’innalzamento dell’importo massimo garantito a cinque milioni di euro;
  • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura viene fissata nell’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento fino a un importo massimo per singola impresa pari a Euro 1.500.000; per gli interventi di riassicurazione, invece, la percentuale massima di copertura viene fissata nel 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
  • l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
  • l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza causata dal Covid-19;
  • l’esclusione del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
  • la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal finanziatore per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari di importo superiore a 500.000 euro e con durata minima di dieci anni.

  • Misure di sostegno finanziario
L’articolo 56 introduce una moratoria straordinaria per aiutare le PMI che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia a superare la fase più critica
della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. In particolare, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari potranno beneficiare delle seguenti misure:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non devono risultare in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. 

Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, il decreto dispone che un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese funge da forma di garanzia.

Misure di sostegno finanziario alle imprese


  • Trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta
Quanto alle misure in favore delle imprese, il Decreto introduce la possibilità di trasformare le imposte anticipate (“DTA”) in crediti d’imposta, perseguendo l’obiettivo di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità.
Nello specifico l’articolo 55 del Decreto prevede che le cessioni di crediti deteriorati effettuate a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 consentono la trasformazione delle DTA, anche se non iscritte in bilancio, in crediti di imposta che possono essere utilizzati, senza limiti di importo, per il pagamento di imposte, ritenute e contributi previdenziali oppure ceduti o chiesti a rimborso all’Erario.
I crediti oggetto di cessione possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento e devono risultare “deteriorati”, ossia vantati nei confronti di debitori inadempienti per oltre novanta giorni dalla data in cui il pagamento era dovuto.

L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta di importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
Il decreto indica in modo specifico le DTA trasformabili, la quota di DTA trasformabili in crediti d’imposta e il limite massimo dei crediti cedibili.

  • Supporto alla liquidità delle imprese
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) è autorizzata ai sensi dell’art. 57 del Decreto a concedere liquidità tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
Lo Stato concede “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema. 

Misure di sostegno del credito all’esportazione


Il Decreto introduce alcune misure di sostegno del credito all’esportazione, disciplinando, all’articolo 53, la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.
Più in particolare, la disposizione mira ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. “riassicurazione MEF-SACE”), permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l’economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione.

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

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