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Coronavirus e misure anti-contagio: l'impatto per l'industria sportiva

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Aggiornamento del 03.03.2020

L’emergenza Coronavirus (COVID – 19) sta colpendo trasversalmente tutte le economie del nostro territorio tra cui, inevitabilmente, anche quella dello sport.

In questi giorni gli operatori del mondo sportivo si stanno adeguando alle disposizioni riguardanti le misure atte a prevenire il rischio di contagio; dal calcio al ciclismo, dallo sci al nuoto, dagli sport motoristici al rugby, sono molteplici le discipline sportive che hanno e stanno registrando delle variazioni di calendario, ovvero delle cancellazioni di eventi programmati, ovvero ancora dei correttivi circa le modalità di svolgimento.

Sotto gli occhi di tutti, anche a seguito delle polemiche che ne sono derivate, sono i provvedimenti addottati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con riferimento ad alcune gare della sesta e settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim, inizialmente previste a porte chiuse e poi fissate per i giorni 11 marzo e 13 maggio 2020, ovvero a data da destinarsi. 

Il Coronavirus non ha però avuto conseguenze solo sull’industria calcio, ma anche su molti altri sport. 

L’emergenza sanitaria ha, infatti, fermato e/o condizionato anche il Rugby con il rinvio di Italia-Irlanda, partita valida per la quarta giornata del 6 nazioni, a seguito delle disposizioni emesse direttamente dal Governo irlandese dopo aver sentito i vertici della Federugby nazionale. Lo sci, con la FIS che ha consentito il regolare svolgimento delle gare della scorsa tappa di Coppa del Mondo, prevedendo tuttavia un accesso limitato per il pubblico nei contesti di gara e per gli sciatori sulle piste della zona sciistica “a causa della situazione legata al Coronavirus nel Nord Italia”. Il Basket con la Federazione Italiana che ha disposto la sospensione, ed il conseguente rinvio di tutte le gare del turno appena trascorso di Serie A, A2 e B maschile e A1 e A2 femminile

Anche a livello internazionale ci sono state importanti ripercussioni per gli operatori nazionali con riferimento a provvedimenti adottati dai Governi stranieri, come per il caso dello UAE Tour, la corsa ciclistica a tappe organizzata da RCS Sport che si sarebbe dovuta concludere il 29 febbraio, ma che è stata sospesa e annullata a due tappe dal termine a causa di due presunte positività al Covid – 19 da parte di alcuni membri dello staff della squadra UAE Emirates. 

In considerazione dei citati annullamenti e rinvii si aprono alcune interessanti considerazioni di stampo giuridico.

Il primo tema rilevante è quello relativo al ticketing, con riferimento ai biglietti acquistati dagli spettatori. Infatti, non sempre l’acquirente del titolo di cui trattasi, può vantare diritti risarcitori in caso mancato svolgimento dell’incontro. Acquistando un tagliando, infatti, lo spettatore accetta per intero la disciplina che regola la fruizione dello spettacolo calcistico e le condizioni generali di contratto. La situazione che viene a concretizzarsi è quella di un vero e proprio contratto tra l’acquirente e la società sportiva che ha emesso il titolo.

Considerando il caso della Seria A di Calcio, si evince come non tutti i club prevedano la possibilità di essere risarciti per il mancato svolgimento della partita o per l’impossibilità di presenziare allo stadio a causa di forza maggiore; ad esempio tra i club delle sei partite della settima giornata di ritorno che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse (poi state rinviate al 13 maggio), Milan e Parma avevano comunicato di rimborsare sia chi aveva acquistato il singolo biglietto sia la quota dell’abbonato (una scelta che possiamo definire elegante, ma che avrebbe comportato un mancato incasso di circa due milioni di Euro nelle casse del diavolo e di circa 300 mila in quelle del Parma), Sassuolo, Udinese e Sampdoria non si erano ancora espresse con un comunicato ufficiale, pur essendo solite in casi del genere rimborsare solamente gli abbonati. La Juventus invece, il cui regolamento non prevede rimborsi in caso di partite a porte chiuse aveva invece diffuso lo scorso 27 febbraio una nota nella quale prevedeva “iniziative a favore di chi è stato penalizzato economicamente dal decreto-legge a tutela della salute dei cittadini contro l’epidemia Coronavirus”. 

Tali decisioni (ad eccezione di quelle che erano state assunte da Milan e Parma) avrebbero potuto e potranno, nel caso si svolgeranno nuovamente a porto chiuse, essere in contrasto con quanto affermato dal Codacons, il era intervenuto prevedendo che "Le cause di forza maggiore che portano a disputare le partite a porte chiuse legittimano il diritto dei tifosi ad ottenere il rimborso integrale dei biglietti per lo stadio e di parte degli abbonamenti acquistati, non potendo più usufruire dei servizi acquistati”; l’Antitrust ha quindi aperto un’indagine volta ad accertare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette. 

Per comprendere l’impatto che questi avvenimenti possono comportare ai club, basti pensare a quanto il ticketing di una partita di cartello, come il “Derby d’Italia” tra la Juventus e l’Inter, possa incidere sui conti delle stesse; l’ultimo Juve – Inter giocato all’Allianz Stadium ha registrato l’emissione di 41.495 biglietti per un incasso totale di 3 milioni e 163 mila Euro. 

Il tutto va poi analizzato anche in considerazione del concetto giuridico di forza maggiore, ovvero l’avvenimento straordinario e imprevedibile dell’epidemia da Covid – 19, che si concreta nell’impossibilità sopravvenuta (rispetto alla conclusione del contratto inteso come acquisto del biglietto) di eseguire la prestazione.

Nei casi di impossibilità totale della prestazione il debitore, in questo caso il Club, che si è liberato dall’eseguire la prestazione non può richiedere la controprestazione e deve, salvo il caso di diversa pattuizione contrattuale tra le parti, restituire quanto abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito, che consentono nel caso di specie, al tifoso che abbia pagato ciò che non è era dovuto, di ripetere quanto versato. 

Pertanto, da quanto sopra, ne discenderebbe che solo nel caso di gare svolte a porte chiuse e/o annullate il possessore del titolo abbia diritto per richiedere ed ottenere il rimborso di quanto pagato.

Oltre al tema del ticketing vi è poi la questione  in materia di diritti televisivi.  Già la scorsa settimana, la Lega di Serie A e Sky hanno riflettuto circa la possibilità di trasmettere in chiaro in tv alcune partite, che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse, un’iniziativa, questa, per venire incontro ai tifosi “esclusi” dagli stadi. 

Questa possibilità risulta, tuttavia, difficilmente attuabile a causa del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (la c.d. “Legge Melandri”), che disciplina la titolarità e la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e le relative ripartizioni delle risorse. Infatti, seppur garantista degli interessi dei consumatori, la soluzione discussa è quantomeno irrealizzabile senza un intervento su misura del governo, atteso che nessuna partita può essere trasmessa in chiaro da nessun emittente, in virtù del fatto che il bando di assegnazione dei diritti non prevedeva l'assegnazione dei medesimi in chiaro in alcun pacchetto. 

Infine, vi è poi la tematica riguardante gli sponsor. Tematica sulla quale, tuttavia, è impossibile generalizzare. Bisognerà, infatti, analizzare e rimettersi alla disciplina peculiare di ciascun contratto come negoziata nell’ambito della libera autonomia contrattuale delle parti. Come è noto, infatti, il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, non disciplinato all’interno del Codice civile, con la conseguenza che le parti hanno la massima libertà di regolamentare in merito sia all’applicabilità della forza maggiore sia alle modalità di gestione di ipotesi di annullamento/cancellazione di una o più gare ovvero dell’intera competizione. 

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