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COVID-19: quali strumenti ha il datore di lavoro?

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Aggiornamento del 20.05.2020 | Tempo di lettura ca. 29 minuti​


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1) SMART-WORKING
Se è possibile svolgere l’attività lavorativa da remoto, il datore di lavoro può introdurre la modalità di prestazione dello smart-working. In generale, tale possibilità è offerta, ai sensi della L.81/2017, solo a seguito della conclusione di un accordo con il singolo lavoratore, da inviare al Ministero attraverso il sito “Cliclavoro”. 

Tuttavia, in ragione della situazione di emergenza dovuta al COVID-19, il datore di può ricorrere allo smart-working senza accordo, semplicemente comunicando su “Cliclavoro” l’elenco dei dipendenti coinvolti.  
Il datore di lavoro deve inoltre inviare ai dipendenti un’informativa relativa ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti da tale modalità di prestazione, reperibile sul sito INAIL. 

È anche consigliabile, in assenza dell’accordo, fornire ai dipendenti un’informativa sulla disciplina applicabile (L.81/2017), con la quale venga specificato che, la prestazione lavorativa sarà possibile esclusivamente dal domicilio del dipendente in ragione del fatto che il ricorso allo smart-working è finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologia.

In sede di conversione in Legge del Decreto “Cura Italia” è stato ampliato dal 30 aprile al termine dello stato di emergenza epidemiologica (oggi fissato al 31 luglio 2020) il periodo fino al quale i lavoratori dipendenti con disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

Con il Decreto 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, fino alla cessazione dello stato di emergenza i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, anche in assenza di accordi individuali e fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla L. 81/2017, hanno diritto di svolgere la prestazione in regime di lavoro agile nel caso in cui tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o sia genitore non lavoratore.

2) RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

a. Uso di ferie e permessi retribuiti
Alla luce delle previsioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, si ritiene che il datore di lavoro possa “imporre” ai dipendenti l’uso di ferie arretrate e permessi già maturati nell’esercizio precedente. Per le ferie relative all’esercizio in corso è, invece, consigliabile avere il consenso dei dipendenti, poiché la possibilità di imporre l’utilizzo delle stesse è dibattuto. 

b. Introduzione del Part-time
È possibile ridurre temporaneamente l’orario di lavoro, in ragione dei ridotti carichi di lavoro determinati dall’attuale emergenza sanitaria. L’esatto orario di lavoro deve essere definito nell´accordo concluso con il dipendente. In tale ottica, si suggerisce di favorire il part-time verticale, perché riducendo gli spostamenti e le giornate di presenza in azienda, tende a limitare il rischio di contagio.


3) MISURE PREVISTE DAL D.L. CURA ITALIA CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 27/2020, E DAL D.L. 34/2020  DECRETO RILANCIO

a. Permessi legge 104/92
Ai sensi dell’art. 73 del “Decreto Rilancio”, al personale sanitario e delle Forze dell’ordine, destinatario della L. 104/92 è riconosciuto un incremento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nella misura complessiva di 12 giorni (già previsti per i mesi di marzo e aprile dal Decreto “Cura Italia”), per i mesi di maggio e giugno 2020. 

b. Giorni di congedo per figli di età non superiore a 12 anni e servizi baby-sitting
 Fino al 31 luglio 2020, i lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni possono richiedere un congedo parentale aggiuntivo sino a 30 giorni complessivi, anche non consecutivi e da fruire alternativamente tra i genitori, con riconoscimento del 50% della retribuzione. 
In alternativa, è prevista l’assegnazione di uno più  bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 1.200,00 euro complessivi, riconosciuti mediante libretto di famiglia. 
Con il “Decreto Rilancio” vengono, di fatto, riconosciuti ulteriori 15 giorni di congedo parentale straordinario ovvero ulteriori 600,00 euro a titolo di bonus “baby-sitting” rispetto a quanto già previsto dal “Cura Italia”.

c. Congedo per figli di età minore di 16 anni
In assenza di altre forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa in favore dei genitori lavoratori, questi, alternativamente tra loro, possono astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, senza diritto alla retribuzione, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro.


4) AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI DAL D.L.CURA ITALIA,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 27/2020 E DAL D.L. RILANCIO

a. Cassa integrazione ordinaria per “Emergenza COVID-19”
Campo di applicazione
Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, edilizia e affini.
Imprese artigiane dell’edilizia e affini
Lavoratori destinatari
Operai, Impiegati, Intermedi, Equiparati, Apprendisti con contratto professionalizzante.
I lavoratori devono risultare assunti e destinati all’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGO alla data del 25 marzo 2020.
Richiesta ed erogazione della prestazione
La concessione della prestazione va richiesta alla sede INPS competente territorialmente. La domanda di concessione, specificamente per l’evento “emergenza Covid-19”, può essere presentata entro la fine del  mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo tale termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020. L’erogazione della prestazione può essere anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS ovvero, ai sensi dell’art. 71 del “Decreto Rilancio” e dell’art. 1 del D.L. n. 52/2020 pagata direttamente dall’INPS.

Misura del trattamento
La misura dell'integrazione salariale è costituita dall'80% della retribuzione globale di fatto, entro il limite massimo di euro 998,18, per retribuzioni sino ad euro 2.159,48, e di euro 1.199,72, per retribuzioni superiori a tale limite.
Durata Massima 
La richiesta di intervento di CIGO per l’”emergenza Covid-19” in esame può riguardare un periodo massimo di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
 La durata di 9 settimane è incrementata di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito delle suddette 9 settimane.
Un ulteriore periodo di 4 settimane è riconosciuto esclusivamente per i datori di lavoro che hanno interamente fruito delle menzionate 14 settimane (9+5).
 
Informazione e consultazione sindacale 
L’impresa è tenuta ad informare e consultare le rappresentanze sindacali richiedendo alle stesse un esame congiunto che dovrà tenersi, anche in via telematica, entro 3 giorni dalla richiesta. 

Ferie e CIGO
Nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa sussiste la possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di CIGO, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue. L’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. 

Malattia e CIGO 
La CIGO sostituisce in caso di malattia intervenuta successivamente alla sua attivazione l’indennità di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista in capo all’azienda. Il lavoratore non è quindi tenuto comunicare lo stato di malattia. 
Se il dipendente è in malattia nel momento di intervento della CIGO si possono verificare due ipotesi: 
- se la CIGO riguarda la totale sospensione delle prestazioni lavorative e totalità del personale occupato presso il medesimo reparto/ufficio cui appartiene il lavoratore in malattia, anche quest’ultimo si considera in CIGO;
- se la CIGO riguarda una parziale riduzione delle attività o la sospensione delle prestazioni di parte del personale occupato nel medesimo reparto/ufficio cui appartiene il lavoratore in malattia, quest’ultimo continua a beneficiare dell’indennità di malattia.

Assegni familiari e CIGO 
Ai lavoratori in CIGO spetta l’assegno per il nucleo familiare.


Fondo di Integrazione Salariale (FIS) della cessazione anche parziale di attività.


Campo di Applicazione
Sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO o CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.  

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti, mentre la soglia dimensionale viene verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente
L’assegno ordinario, invece, può essere concesso solo ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

Le aziende aderenti al Fondo di Integrazione Salariale, per quanto riconducibile all’”emergenza Covid-19”, nel corso del corrente anno, faranno riferimento agli interventi posti in essere in ambito CIGO.

b. Trattamento di integrazione salariale per aziende in Cassa integrazione straordinaria
Le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate, al termine del primo periodo di 9 settimane, di ulteriori 5 settimane. Un ulteriore periodo di 4 settimane è riconosciuto esclusivamente per i datori di lavoro che hanno interamente fruito delle menzionate 14 settimane (9+5).
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce la cassa integrazione straordinaria.

c. Cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga (CID)
L’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27/2020 e il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” hanno esteso, in forma residuale, l’accesso alla Cassa in deroga a tutte le aziende, indipendentemente dal settore di attività e dal numero di lavoratori alle proprie dipendenze, che non beneficiano di altri ammortizzatori sociali.
Le singole Regioni e Province Autonome hanno provveduto a regolamentare l’accesso a tali trattamenti.
Il trattamento può essere concesso per la durata della sospensione del rapporto lavorativo e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro ai quali, nel medesimo periodo, è già stato interamente autorizzato il periodo di 9 settimane. 

Un ulteriore periodo di 4 settimane è riconosciuto  esclusivamente per i datori di lavoro che hanno interamente fruito delle menzionate 14 settimane (9+5).

La CID potrà essere concessa esclusivamente con riferimento ai dipendenti in forza alla data del 25 marzo 2020 e non è necessario alcun preventivo accordo sindacale per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
Per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle Regioni, il datore di lavoro deve inviare domanda all’INPS, indicando la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore.   


5) CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ IN AZIENDA

In data 24 aprile 2020 è stato integrato il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL e UIL con il Governo e le parti datoriali denominato «Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro».

Il Protocollo, tenuto conto dei diversi provvedimenti governativi, prevede che "la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.” Inoltre, le parti sociali hanno convenuto sulla possibilità di “ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.”. 

La mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Più specificamente, il Protocollo prevede:

a) Doveri di informazione e obblighi per i dipendenti
Il datore informa i lavoratori e chiunque entri in azienda consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, depliants informativi riguardo l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali; l’obbligo di dichiarare se vi siano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, contatto con persone positive nei 14 gg. precedenti); l’impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità (distanza di sicurezza, lavaggio frequente mani etc.); l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di sintomi; l’impegno a informare i lavoratori sulle complessive misure adottate cui il personale deve attenersi (tra cui l’utilizzo delle mascherine).

b) Regolamentazione di ingressi e uscite
Il datore di lavoro può misurare la temperatura di chi entra in azienda, facendo attenzione al rispetto della normativa in materia di data protection. Il datore deve inoltre vietare l’ingresso a chi ha sintomi o è stato a contatto con soggetti positivi al CoViD-19 e scaglionare ingressi e uscite, così da evitare assembramenti eccessivi: nel caso di lavoratori risultati positivi l’ingresso in azienda è preceduto dalla comunicazione avente ad oggetto una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone  Se possibile, è consigliabile dedicare una porta di entrata e una di uscita e garantire la presenza di detergenti segnalati.

c) Rapporti con fornitori e trasportatori
Il datore di lavoro deve prevedere procedure di ingresso, transito e uscita, percorsi e tempistiche predefinite, per evitare il contatto con il personale. Gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non deve essere consentito loro l’accesso agli uffici. A tale scopo devono essere individuati servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno. In ogni caso va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Nel caso di appalto la committente deve fornire all’appaltatrice completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e vigilare sul rispetto delle disposizioni previste.

d) Pulizia e igiene aree di lavoro e comuni
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nonché la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti. L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Per gli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi devono essere previsti l’accesso contingentato, la ventilazione continua, ed un tempo ridotto di permanenza, nonché il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone. Negli spogliatoi è necessario predisporre luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche sanitarie. Vanno, poi, garantite la sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

e) Ulteriori misure di protezione dei dipendenti
Al fine di ridurre le presenze contemporanee in azienda e, conseguentemente, i contatti:
- Devono essere chiusi tutti i reparti tranne quelli di produzione e per i quali non sia possibile lo smart-working;
- Vanno rimodulati livelli produttivi;
- Va predisposto un piano di turnazione dei dipendenti della produzione.

Sono sospese e annullate tutte le trasferte nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate e non sono consentite le riunioni in presenza. Inoltre, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria (es. sicurezza).

I soggetti che stavano acquisendo formazione obbligatoria relativa alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (es. responsabili antincendio) potranno comunque temporaneamente svolgere la funzione loro assegnata, pur non avendo completato la formazione. 

La sorveglianza sanitaria (anche periodica) deve proseguire rispettando le indicazioni del Ministero della Salute. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità, nel rispetto della privacy.
Se la distanza interpersonale in azienda deve necessariamente essere inferiore ad un metro è necessario l’utilizzo di mascherine e altri DPI conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione.

f) Azioni in caso di dipendenti con sintomi / che risultino positivi
In caso di febbre e sintomi di infezione respiratoria emersi sul posto di lavoro, il dipendente deve immediatamente informare l’ufficio personale, il quale deve procedere immediatamente al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il dipendente non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nella infermeria aziendale e il datore di lavoro deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19. In caso di positività, l’azienda collaborerà per individuare gli eventuali “contatti stretti” della persona risultata positiva al tampone COVID-19.

Deve essere costituito un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo. 


6) SORVEGLIANZA SANITARIA
7) DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il D.L. “Cura Italia”, convertito in Legge n. 27/2020 e il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” hanno previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (17 marzo 2020) l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 5 mesi. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art.3 L.604/1966 e sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della L. 604/1966.
 
Il divieto in questione non si applica qualora il personale interessato dal licenziamento sia impiegato nell'ambito di un contratto di appalto e venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di una previsione di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o del contratto d'appalto stesso.

Viene concessa la possibilità al datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
8) PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE
La conversione in Legge n. 27/2020 del Decreto “Cura Italia” ha previsto per i datori di lavoro la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine e i contratti di somministrazione a tempo determinato, in deroga pertanto agli articoli 20 e 32 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81, che dispongono il divieto di instaurare e/o prorogare rapporti di lavoro (o di somministrazione) a termine, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni. 

È stata prevista, inoltre, la deroga all'articolo 21 comma 2 del D. Lgs. n.81/2015, il quale prevede il rispetto di un arco temporale determinato (cd. periodo di “stop&go”) tra la data di scadenza del primo contratto a tempo determinato ed il secondo contratto sempre a tempo determinato, da stipulare con il medesimo lavoratore.

Il Decreto Legge “Rilancio”, infine, ha disposto la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine già in essere al 23 febbraio 2020, in deroga anche all’art. 19 del d.lgs. 81/2015 (che prevede l’obbligo di motivazione per i rapporti di lavoro a tempo determinati di durata superiore a 12 mesi).

9) EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO

10)   NASPI E DIS-COLL
I lavoratori il cui periodo di ricorso alla NASPI o DIS-COLL sia terminato tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020, potranno beneficiare di una proroga di due mesi del relativo trattamento, in misura pari a quanto percepito nell’ultima mensilità ed a condizione che non beneficino di altri strumenti di sostegno previsti dal D.L. “Cura Italia” e dal D.L. “Rilancio Italia”.

Contatti

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