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DPCM 24 Ottobre 2020: le principali disposizioni in ambito giuslavoristico

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Aggiornamento del 2.11.2020 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​

Come reazione alla situazione sempre più preoccupante circa l’aumento dei contagi di Covid-19, in data 24 ottobre 2020 è stato firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le cui previsioni saranno efficaci fino al 24 novembre 2020. Il nuovo D.P.C.M. è entrato in vigore il 26 ottobre 2020 e sostituisce le disposizioni del D.P.C.M del 13 ottobre 2020, come modificate e integrate dal D.P.C.M del 18 ottobre 2020. 


In linea di massima, sono previste misure generali di contenimento della diffusione del virus sull’intero territorio nazionale, come per esempio la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione tra le ore 18.00 e 5.00, la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere nonché delle attività convegnistiche o congressuali, etc.

In generale, è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile (smart-working) da parte dei datori di lavoro.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni in ambito giuslavoristico:

MISURE DI CONTENIMENTO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI


L’articolo 2 del D.P.C.M. prevede che tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare le disposizioni del «Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 24 aprile 2020 da CGIL, CISL e UIL con il Governo e le parti datoriali (Allegato 12 del D.P.C.M.). 

Per il settore dell’edilizia, il D.P.C.M. conferma invece le disposizioni del relativo «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri» sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del D.P.C.M.) nonché per il settore del trasporto e della logistica il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica»  sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del D.P.C.M.).

Si ricorda che i Protocolli di regolamentazione prevedono, per esempio, i seguenti obblighi per il datore di lavoro:
  • doveri di informazione e obblighi per i dipendenti;
  • regolamentazione di ingressi e uscite;
  • pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
  • utilizzo della modalità di lavoro agile, tranne per attività per le quali non sia possibile lo smart-working;
  • sorveglianza sanitaria.

Per informazioni più dettagliate sulle disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione per le attività produttive industriali e commerciali, si rimanda al nostro precedente articolo.

RACCOMANDAZIONI PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI


Con riferimento alle attività professionali, il D.P.C.M. indica esplicitamente le seguenti raccomandazioni: 
  • attuare tale attività anche mediante la modalità di lavoro agile, ove queste possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 
  • incentivare l’uso delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
  • adottare i protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normative, protocolli e linee guida vigenti;
  • incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, utilizzando per questi fini anche forme di ammortizzatori sociali.

MISURE GENERALE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 


Inoltre, il nuovo D.P.C.M. conferma le varie misure ed obblighi generali che hanno efficacia per tutto il territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, tra cui:
  • l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • l’obbligo di rispettare le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio come l’igiene costante e accurata delle mani;
  • l’obbligo dei soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante.

Restano invece ferme le disposizioni del Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. ‘Decreto Agosto’) e quelle del Decreto Legge n. 137/220 (c.d. 'Decreto Ristori') ai seguenti link Decreto Agosto / Decreto Ristori.

Infine, occorre segnalare che si è in attesa di un nuovo Decreto Legge che comporterà probabilmente un’ulteriore estensione del periodo di cassa integrazione, nonché ulteriori previsioni in merito al blocco dei licenziamenti. 

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