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Reshoring in Italia: riduzione al 50 per cento delle imposte

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Ultimo aggiornamento del 4.12.2023 | Tempo di lettura ca. 2 minuti



Sei anni di imponibile IRES e IRAP dimezzato per imprese e società di professionisti che trasferiscono le loro attività economiche in Italia da Paesi extra-UE.

Ai fini di incentivare l’introduzione di attività economiche in Italia, l’art. 6 dello schema di DLgs. in materia di fiscalità internazionale di attuazione della delega fiscale, al momento all’esame delle Commissioni parlamentari per i previsti pareri, prevede un regime di detassazione del 50 per cento per le attività economiche trasferite in Italia (c.d. “impatriate”) precedentemente svolte in un Paese extra-Ue.

Più precisamente, i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese extra-Ue e trasferite in Italia, non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) e del valore della produzione netta (ai fini IRAP) per il 50 per cento del relativo ammontare. 

Tale detassazione è valida a partire dal periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e per i successivi cinque periodi d’imposta. Ai fini della determinazione dei redditi detassati, si devono mantenere separate evidenze contabili, in modo da consentire la verifica della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. 

Tuttavia, non possono avere accesso all’agevolazione in esame, le attività esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il loro trasferimento. Inoltre, è opportuno considerare che il dettato normativo considera unicamente il trasferimento di business già attivi in Paesi extra-Ue e non fa riferimento all’avvio di nuove attività in Italia. Pertanto, saranno necessari dei chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un periodo minimo di esercizio dell’attività all’estero. 

La normativa dispone, inoltre, che il contribuente che fruisce della sopradescritta agevolazione è tenuto a mantenere la propria residenza in Italia per i cinque anni successivi (dieci nel caso di grandi imprese); in caso contrario, sarà tenuto a versare le imposte risparmiate maggiorate degli interessi. Il recupero delle imposte risparmiate avverrà anche nel caso di trasferimento anche solo parziale dell’attività, su cui si è beneficiato della detassazione, al di fuori del territorio italiano. 

A tal proposito, si pensi, ad esempio, ad una società ammessa all’agevolazione a fronte del trasferimento in Italia (da un Paese extra-Ue) di tutta la propria attività. Laddove la stessa società, nei cinque periodi d’imposta successivi alla scadenza del regime, decida di trasferire, parzialmente, la propria attività altrove, delocalizzando solo un ramo d’azienda, a stretto rigore il recupero coinvolgerebbe tutte le imposte non versate in costanza del regime.

Infine, si ricorda che il progetto di decreto concernente la fiscalità internazionale prevede la richiesta di un’autorizzazione da parte della Commissione Europea.​

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