Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Niente più obbligo di stampa o conservazione digitale dei registri contabili tenuti elettronicamente

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 6.10.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) è finalmente andato a dirimere, si spera in maniera definitiva, l’incertezza che si era creata tra gli operatori relativamente all’effettiva portata dell’art. 7, comma 4-quater del DL 357/94, come da ultimo modificato dal DL 34/2019.

La versione vigente di tale articolo prima dell’ultimo intervento normativo disponeva infatti che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta dei verificatori e in loro presenza. 

Tale norma voleva essere derogatoria rispetto al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Seppure l’intento della norma potesse per i più risultare sufficiente chiaro, specialmente alla luce dei documenti parlamentari che accompagnavano l’approvazione del DL 34/2019, l’Agenzia delle Entrate in diverse prese di posizione successivamente intervenute (in particolare, la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16), aveva invece ritenuto di fare una distinzione tra il concetto di “tenuta”, citato nella norma, e quello di “conservazione”, che ad avviso dell’Ufficio erano da considerarsi adempimenti diversi, per quanto posti in continuità. Da tale distinguo l’Agenzia arrivava alla conclusione che qualora i registri contabili siano tenuti in formato elettronico:
  • ai fini della loro regolarità, essi non hanno obbligo di essere stampati o posti in conservazione sostitutiva sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno materializzati su carta oppure posti in conservazione sostitutiva (effettuata in conformità al DM 17 giugno 2014).

Evidentemente, la finalità agevolativa della norma veniva in tal modo sostanzialmente annullata dalla prassi ministeriale.

L’emendamento inserito in sede di conversione del DL 73/2022, che ha recepito una proposta presentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, determina di fatto il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. 

Viene infatti espressamente chiarito, direttamente nel testo della norma, che la deroga prevista dall’art. 7, comma 4-quater del DL 357/94 opera non solo per la tenuta, ma anche per la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico. 

Grazie a questo intervento normativo sarà quindi possibile per i contribuenti evitare sia la stampa cartacea dei registri contabili, sia la conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, mantenendo gli stessi aggiornati solo su supporto elettronico e stampandoli solo a seguito di richiesta da parte delle autorità fiscali in sede di controllo ed in loro presenza.

La modifica è in vigore dal 20 agosto 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022. 

A questo punto ci si chiede quale sia l’effetto di questa modifica sulle annualità precedenti, qualora il contribuente, per propria negligenza o sulla base della precedente formulazione della norma, non avesse tempestivamente provveduto alla stampa o alla messa in conservazione dei documenti fiscali. Trattandosi di una norma di favore, è lecito aspettarsi che tale comportamento non possa più essere considerato sanzionabile. 

Si auspicano pertanto chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Autore:
Irene Menegon - Manager​​​​

Dalla newsletter

contatti

Contact Person Picture

Francesco Bocci

Dottore Commercialista e Revisore legale

Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu