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Abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica

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​​​Ultimo aggiornamento del 6.10.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Con l'art. 9 del DL 73/2022 (DL “Semplificazioni fiscali”) è stata abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2 co. 36-decies ss. del DL 138/2011.

Tali norme qualificavano come società di comodo, e sottoponevano quindi alla conseguenti penalizzazioni, le società ed enti che avevano dichiarato perdite fiscali in tutti i cinque esercizi precedenti (originariamente tre) a quello oggetto di dichiarazione o per quattro volte una perdita fiscale e una volta un reddito inferiore al minimo calcolato sulla base delle norme per le società non operative.

A decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui i presupposti erano riscontrati, per tali società 
  • veniva imputato un reddito minimo (e una base imponibile minima ai fini IRAP) determinati in via presuntiva applicando delle percentuali di redditività al valore degli asset;
  • l’aliquota IRES applicabile veniva incrementata del 10,5 per cento;
  • era precluso il riporto delle perdite eventualmente realizzate nel periodo d’imposta per cui ricorreva lo status di comodo; in aggiunta, le perdite pregresse potevano essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto;
  • era precluso il rimborso del credito IVA annuale o la sua compensazione.

Tutto ciò avveniva indipendentemente dal fatto che le stesse superassero o meno i test previsti dalla disciplina “sorella” delle società non operative, basati sui ricavi e sulle consistenze patrimoniali dell’impresa.
Lo scopo originario della normativa era la penalizzazione delle società in perdita reiterata in quanto, ad avviso del Legislatore, il perdurare di risultati negativi configurava un comportamento privo di logica imprenditoriale da parte del contribuente e poteva pertanto essere considerato un indice di infedeltà fiscale.

Come riconosciuto anche dalla Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. n. 73/2022, tale impostazione risulta ormai inevitabilmente superata dagli eventi: a parere degli estensori del provvedimento “Non vi è ragione […] per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi  di perdurante crisi economica come quelli attuali”.

La modifica normativa è stata quindi accolta positivamente dagli operatori, per quanto molti avrebbero auspicato una revisione più complessiva della disciplina delle società di comodo, che coinvolgesse anche la disciplina delle società non operative. 

L’eliminazione delle perdite sistematiche disposta dal DL 73/2022 scatta a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (modello Redditi 2023), pertanto nel modello Redditi 2022 continueranno a dover applicare la disposizione le società che hanno realizzato perdite fiscali in tutti gli esercizi dal 2016 al 2020 (oppure quattro perdite fiscali e un imponibile sotto alla soglia degli enti di comodo). 

Da qualche anno, tuttavia, esiste la possibilità di disapplicare la disciplina in maniera unilaterale, previa segnalazione in dichiarazione ma senza necessità di interpello preventivo, in modo da consentire ai contribuenti “in buona fede” di non subire automaticamente le penalizzazioni e di poter eventualmente dimostrare all’amministrazione finanziaria la loro operatività in sede di verifica. 

Autore:
​Irene Menegon - Manager​

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