Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Il nuovo principio contabile sui ricavi OIC34: come farsi trovare preparati

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 31.10.2023 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​



A partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 sarà applicabile il nuovo principio contabile relativo alla rilevazione dei ricavi (OIC 34). 

Il principio contabile si applica a tutti i ricavi relativi alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi, indipendentemente dalla propria classificazione (voci A1 ed A5 del Conto economico). Nessuna modifica è prevista in relazione alla contabilizzazione di lavori in corso su ordinazione, restando per tali fattispecie applicabile l’OIC23, né per i ricavi derivanti da cessione di azienda, affitti attivi, ristorni e transazioni che non hanno finalità di compravendita. 

Il principio contabile in oggetto adotta un’impostazione molto simile a quella già prevista in ambito internazionale dall’IFRS15, prevedendo un cd. “five steps model”, declinato nel seguento modo.

Raggruppamento dei contratti

Un gruppo di contratti è trattato come singolo contratto qualora essi siano negoziati simultaneamente con lo stesso cliente e quando esiste un unico obiettivo commerciale o comunque quando il prezzo di un contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri. 


Determinazione del prezzo complessivo del contratto

Qualora il prezzo presenti elementi di variabilità, è necessario procedere con la valorizzazione di tali componenti variabili. In tale ambito:
  • i corrispettivi aggiuntivi (corrispettivi variabili in aumento) sono inclusi nel prezzo complessivo solo quando sono ragionevolmente certi, 
  • quelli in diminuzione (sconti, compresi gli sconti pronta cassa, abbuoni, penalità, premi e resi) vanno sempre contabilizzati a riduzione dei ricavi sulla base di stime che ne riflettano la storicità aziendale.
Qualora i termini di pagamento sono superiori a 12 mesi, senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, il prezzo complessivo è determinato attualizzando i flussi finanziari al tasso di mercato.

Identificazione e valorizzazione dell’unità elementare di contabilizzazione

Devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente.


Non si procede alla separazione di singole unità elementari di contabilizzazione quando:

  • i singoli beni o servizi sono integrati e interdipendenti (in altre parole quando i singoli beni o servizi non possono essere usati separatamente dal cliente),
  • una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente (operazioni a premio),
  • si tratta di vendita con garanzia ex lege la quale non può essere separata dal bene venduto. Quindi, nel caso di cessione di bene con garanzia ex lege, è necessario rilevare il ricavo quando rischi e benefici sono sostanzialmente trasferiti al cliente e andrà accantonato un fondo oneri pari alla stima del costo di sostituzione e/o riparazione. Tutte le altre garanzie, invece, sono unità elementari di contabilizzazione da contabilizzare come un ricavo separato. 

Allocazione del prezzo complessivo in presenza di più unità elementari di contabilizzazione

Il prezzo complessivo è allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra prezzo di vendita della singola unità di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari incluse nel contratto. I prezzi di vendita vanno considerati al netto degli sconti normalmente praticati, basandosi su quanto previsto contrattualmente, salvo che il prezzo contrattuale sia significativamente diverso dal listino prezzi al netto dello sconto. 

Rilevazione dei ricavi: i ricavi vanno rilevati quando tutte le condizioni sono soddisfatte

Vendita di beni:
  • è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita (anche considerando l’esperienza storica dell’azienda, es. per i resi),
  • l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile,
  • il processo produttivo dei beni è completato.

Prestazione di servizi: si rilevano sulla base dello stato avanzamento solo se:
  • l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo maturi via via che la prestazione è eseguita,
  • l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. 

Si noti che se la società non può rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato avanzamento, il ricavo per servizio andrà rilevato una volta che la prestazione è stata completamente eseguita.

Per le imprese di minori dimensioni, che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro, sono previste talune semplificazioni e, in particolare, le deroghe sono le seguenti:
  1. la possibilità di non attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato (anche qualora siano previsti termini di pagamento con scadenza superiore ai 12 mesi, senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato);
  2. la possibilità di non procedere con l’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione solo se tale separazione produrrebbe effetti irrilevanti. In tal contesto le imprese di minori dimensioni, potranno rilevare l’intero ricavo al momento della vendita e valutare l’iscrizione di un fondo oneri futuri a fronte del costo che si prevederà di sostenere negli anni successivi in correlazione con tale ricavo;
  3. contabilizzazione delle vendite con diritto di reso in modalità semplificata, evitando il ripristino tra le giacenze di magazzino dei beni venduti che si prevede verranno restituiti. 

È bene osservare che la nuova modalità di contabilizzazione dei ricavi, in presenza di derivazione rafforzata, ha implicazioni anche fiscali. 

Per arrivare al prossimo 1° gennaio 2024 preparati è indispensabile analizzare fin da ora i propri contratti e comprendere il potenziale impatto derivante dall’adozione dell’OIC34. 

dalla newsletter

autore

Contact Person Picture

Giorgia Cavallari

Dottore Commercialista e Revisore legale

Manager

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

in programma

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu