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Determinazione rendita catastale centrali eoliche: l’Agenzia si adegua alla Cassazione

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Ultimo aggiornamento del 31.10.2023 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


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La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16.10.2023 n. 28/E, a fronte di consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, fornisce nuovi indirizzi in tema di stima diretta delle centrali eoliche, superando quanto già dalla medesima sostenuto al paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016.

L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha statuito che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.

La medesima disposizione prevede che «Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

Dunque, è stata effettuata una variazione delle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, includendo quelle di natura immobiliare orientate alla determinazione della rendita catastale ed escludendo quelle di natura impiantistica, finalizzate al solo processo produttivo. 

In particolare, come chiarito dalla circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, si tratta di tutte quelle componenti “che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno” a prescindere dalla loro rilevanza dimensionale.

Sostanzialmente, quindi, dal 1° gennaio 2016 la definizione della rendita catastale degli immobili con particolare destinazione (inseriti nelle categorie catastali D ed E) viene eseguita tramite una stima diretta. A questo proposito si tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi. Sono, al contrario, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Centrali eoliche 

Per quanto riguarda nello specifico le centrali eoliche, queste costituiscono strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, composte generalmente da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche, cavi per la connessione alla rete e opere di sistemazione a terra.

La circolare n. 2/E del 2016 ha confermato che a partire dal 2016 gli aereogeneratori (rotori e navicelle) non sono più oggetto di stima e con circolare n. 27/E del 2016 è stato inoltre precisato che, considerando le proprietà tipologico-costruttive, le strutture di sostegno (torri) degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da includere tra le costruzioni facendo luce sulle caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo. 

Secondo la citata circolare, quindi, sarebbero state da assoggettare a stima catastale: il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e infine le sistemazioni varie, situate all’interno del perimetro dell’unità immobiliare.

Questa poco condivisibile posizione dell’Agenzia (torri incluse nel calcolo della rendita catastale) ha generato negli scorsi una serie di innumerevoli ricorsi che, correttamente, miravano all’esclusione della torre di sostegno dal calcolo della rendita catastale in quanto palesemente facente parte indissolubile e fondamentale dell’impianto di produzione energetica. All’inizio la giurisprudenza non era univoca e alcune commissioni tributarie avevano una posizione in linea con la circolare dell’agenzia ma in seguito, anche grazie al supporto di numerosissimi studi ingegneristici e pareri tecnici pro veritate, si è consolidata -com’era prevedibile e auspicabile- una giurisprudenza (di Cassazione in primis) praticamente univoca contraria alla sopra citata circolare dell’Agenzia. 

Novità

Finalmente con la recente circolare 28/E del 16 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha preso atto dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, esplicitando quindi che: “deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto”.

Conseguentemente a questa posizione, la Direzione Centrale invita gli uffici locali dell’Agenzia a: “riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa”.

Si spera che sia l’epilogo di una infinita serie di contenziosi che hanno contribuito a intasare alcune Commissioni Tributarie (soprattutto del sud Italia) causandone un comprensibile e inevitabile ritardo dei lavori.​

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