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Rimborsi IVA Italia – Regno Unito: accordo di reciprocità con effetti retroattivi dal 1 gennaio 2021

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​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.05.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti



La notizia di raggiungimento dell’accordo di reciprocità sui rimborsi IVA chiude una delle principali questioni aperte a seguito della Brexit che, negli ultimi anni, ha comportato significative difficoltà agli operatori economici di Italia e Regno Unito.

La diffusione dello scambio di note diplomatiche tra ambasciata d’Italia a Londra e quella del Regno Unito a Roma ha reso pubblico l’accordo tra i due Paesi che garantisce la reciprocità per i rimborsi IVA ai sensi della direttiva 86/560/Cee.

Da tali note si apprende che sussistono i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA relativamente agli acquisti effettuati:
  1. dagli operatori italiani sul territorio britannico;
  2. ​​​dagli operatori britannici sul territorio italiano.

Pertanto, i soggetti del Regno Unito, privi di stabile organizzazione italiana, non devono necessariamente identificarsi direttamente ai fini IVA o nominare un rappresentante fiscale in Italia qualora volessero presentare istanza di rimborso IVA per acquisti effettuati in territorio italiano.

In particolare, potranno presentare tale istanza di rimborso IVA i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
  1. assenza di una sede o di una stabile organizzazione in Italia nel periodo di riferimento;
  2. non abbiano effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia eccezione fatta per trasporti non imponibili, operazioni in reverse charge e prestazioni di cui all’ art. 74-septies del DPR 633/72;
  3. abbiano realizzato acquisti che conferiscono il diritto alla detrazione IVA in Italia fermo restando il requisito di inerenza rispetto all’attività del soggetto passivo extra-UE.

La suddetta istanza di rimborso avviene presentando il modello IVA 79 al Centro operativo di Pescara, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta di rimborso, mediante raccomandata A/R, corriere oppure direttamente a mano.

Le note diplomatiche scambiate tra Italia e Regno Unito chiariscono che gli accordi di reciprocità per i rimborsi IVA assumono efficacia retroattiva estendendosi a tutti gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2021. Pertanto, è possibile notare che il diritto al rimborso dell’IVA assolta all’estero spetta senza soluzione di continuità considerato che il riconoscimento del rimborso era garantito per le operazioni sino al 31 dicembre 2020.

Al momento non è stato chiarito se l’efficacia retroattiva al fine del riconoscimento del rimborso, determini una riapertura dei termini per il passato o se venga semplicemente riconosciuta la legittimità del rimborso per chi aveva presentato la domanda nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data dell’accordo tra i due Stati. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrata si esprima con una risoluzione ad hoc per conoscere la sua posizione in merito a tale questione.

La notizia dell’accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito è stata ripresa dal dipartimento governativo inglese responsabile per le imposte (HMRC – His Majesty’s Revenue and Customs) per il tramite di un organismo privato (CIOT – Chartered Institute of Taxation) e anche in tale contesto è stato evidenziato che il riconoscimento dei rimborsi IVA ha effetti retroattivi dal gennaio 2021. 

In Italia, invece, la risoluzione n. 22 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata in data 2 maggio 2024, ha dato atto, in via ufficiale, dell’avvenuto accordo tra Italia e Regno Unito al fine del mutuo riconoscimento dei rimborsi dell’IVA assolta nei due Paesi.​

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