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Legge di Bilancio 2023: regolamentate le cripto-attività

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​Ultimo aggiornamento del 16.03.2023 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


La Legge n. 197/2022 ha definito e regolamentato per la prima volta le cripto-attività sotto il profilo tributario. Le novità riguardano la determinazione sia del reddito delle persone fisiche, sia del reddito delle società.


Con la Legge di Bilancio 2023, le cripto-attività vengono per la prima volta definite nel nostro sistema normativo fiscale. 

All’interno dell’art. 1, commi da 126 a 147, esse vengono infatti indicate come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Le plusvalenze conseguite relativamente alle cripto-attività detenute da persone fisiche sono state inquadrate dall’art. 67, co. 1, lett. c-sexies del TUIR in una nuova categoria di redditi diversi, soggetta all’imposta sostitutiva del 26 per cento di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 461/97. 

Tale trattamento è similare a quello degli altri strumenti finanziari, con la precisazione che la plusvalenza risulta imponibile solamente se di importo superiore a 2.000 Euro. 

In tale categoria di redditi diversi vanno iscritte oltre alle plusvalenze, calcolate sottraendo dal corrispettivo percepito, ovvero dal valore normale, il costo di acquisto ed eventuali minusvalenze su altre criptovalute, anche gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta e detenzione di cripto-attività. 

Non rappresenta una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. 

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 Euro, l'eccedenza può essere dedotta fino a capienza delle plusvalenze sia nel periodo che nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a quelli in cui le minusvalenze sono state realizzate ed iscritte nella dichiarazione dei redditi.

Ai fini del reddito delle società il Legislatore ha inserito all’interno dell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, per il quale i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES - e per estensione ai fini IRAP - a prescindere dall’imputazione a conto economico. 

Nel caso in cui le criptovalute fossero vendute a terzi, permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o convertite in valuta italiana o estera, confluirebbero invece nel reddito imponibile del periodo.

Per quando riguarda le imposte indirette, a partire dall'01 gennaio 2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo oppure, alternativamente, ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFE. 

Entrambe le imposte adottano un'aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille. Resta comunque fermo quanto previsto dal co. 20 dell'art. 19 del D.L. n. 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 Euro.

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