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Legge di Bilancio 2023: introdotto l’istituto del ravvedimento speciale

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​Ultimo aggiornamento del 17.03.2023 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Tra le diverse novità previste dalla Legge n. 197/2022 in tema di definizione delle pendenze tributarie, è stata introdotta la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso speciale, tramite cui sanare violazioni fiscali pagando le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. 

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto diverse modalità di definizione delle pendenze tributarie. 

Tali modalità non consistono in istituti concettualmente innovativi, bensì risultano essere forme di rafforzamento di istituti preesistenti, come ad esempio l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale. 

Tra questi, è presente l’istituto del ravvedimento operoso speciale (L. 197/2022, art. 1 co. 174 e ss.), che consente la rimozione delle violazioni sulle dichiarazioni commesse fino al 31 dicembre 2021 sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate tramite il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Esso si distingue dal ravvedimento operoso ordinario ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo edittale e per la possibilità di versamento rateale. 

Il pagamento può infatti avvenire in otto rate trimestrali di pari importo, alle quali vanno sommati interessi nella misura del 2 per cento annuo. Sia il pagamento delle somme, oppure della prima rata, sia la rimozione della violazione devono avvenire entro il termine perentorio del 31 marzo 2023.

La regolarizzazione è consentita qualora le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. 

Sono escluse dalla possibilità di beneficiare del ravvedimento speciale le violazioni sull'omessa o infedele compilazione del quadro RW, le violazioni sui versamenti, le omesse dichiarazioni e le violazioni formali. 

I ravvedimenti già eseguiti all'01 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 rimangono validi e non è previsto il rimborso di quanto pagato.

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