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Bonus investimenti in beni strumentali 4.0: novità della legge di bilancio 2022

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Ultimo aggiornamento del 21.02.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


L’art. 1 comma 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) introduce alcune novità in merito alla durata e alla misura del credito d’imposta previsto per investimenti in beni strumentali 4.0.

La legge di bilancio 2022 interviene sulla normativa riguardante il credito d’imposta spettante ai soggetti che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

In particolare, l’art. 1, comma 44, della legge di bilancio 2022, dispone la proroga al 2025 dell’agevolazione prevista per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

Per quanto riguarda, il calcolo del credito d’imposta in esame:
  • per gli investimenti in beni materiali 4.0:
    • effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura dell’agevolazione resta invariata, ovvero:
      • 40 per cento del costo, per la quota di investimento fino a Euro 2,5 milioni;
      • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni;
      • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a Euro 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 20 milioni;
    • effettuati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 
      • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni;
      • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni;
      • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a Euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 20 milioni. Tale limite riguarda tutti i costi ammissibili relativamente all’intero periodo 2023-2025.
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per gli anni successivi al 2022 si riduce progressivamente l’entità dell’agevolazione. Pertanto, per gli investimenti avente ad oggetto beni compresi nell’Allegato B della L. 232/2016:effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura dell’agevolazione resta invariata, ovvero:
    • effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, ma nel limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari a Euro 1 milione;
    • effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2025), il credito è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 1 milione;
    • effettuati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2026), il credito è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 1 milione.
In ogni caso, rimangono invariati i requisiti soggettivi e oggettivi della misura. Infatti, continuano a poter accedere allo strumento agevolativo in esame tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito d’impresa adottato.

Le imprese beneficiarie possono utilizzare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 esclusivamente in compensazione tramite F24, in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di avvenuta interconnessione degli investimenti.

Infine, si ricorda che nessuna proroga e nessuna rimodulazione, invece, è stata prevista per il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali e immateriali “ordinari”, ovvero beni nuovi, strumentali all’attività dell’impresa e destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano ma non aventi le caratteristiche previste dal paradigma 4.0. Il beneficio previsto per gli investimenti in tali beni, di cui all’art. 1, commi 1054-1055, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), si esaurirà dunque con l’anno 2022.

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

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