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Decreto Attuazione PNRR: tutte le novità in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e interdittiva antimafia

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​Ultimo aggiornamento del 18.11.2021 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Dal 7 novembre 2021 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Antimafia, apportate dal D.L. 152/2021 di attuazione del PNRR. Tra le principali, l’introduzione dell’istituto della prevenzione collaborativa nonché quella del principio del contraddittorio nel procedimento di emissione dell’interdittiva antimafia. Con esse, il legislatore trova un equilibrio tra esigenze di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e volontà di limitare il ricorso all’interdittiva antimafia, confermando l’interesse a favorire, quanto più possibile, la continuità aziendale.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante le “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, che è entrato in vigore il giorno successivo, 7 novembre 2021 (nel seguito il “Decreto”).

Tra le principali novità introdotte con il Decreto, il Titolo IV – rubricato come “Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia” – modifica il cd. Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), introducendo l’istituto della prevenzione collaborativa e il principio del contraddittorio e disponendo altresì una serie di adempimenti propedeutici all’emissione dell’informazione interdittiva antimafia nonché specifiche misure da irrogarsi nel caso di infiltrazione mafiosa riconducibile a situazioni di agevolazione occasionale. 

Con l’introduzione – tra le altre – di queste novità, il legislatore nazionale ha voluto confermare la propria intenzione a favorire la continuità aziendale (invece del mero congelamento patrimoniale o della stasi lavorativa) senza tuttavia abbandonare la lotta all’infiltrazione mafiosa all’interno delle imprese, da intercettare sin dal suo tentativo. Non solo: con tale intervento, il legislatore ha inteso trovare un equilibrio tra esigenze di prevenzione del fenomeno mafioso e la volontà di limitare il ricorso all’interdittiva antimafia, provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva emesso dal Prefetto, il cui effetto consiste nell’esclusione dell’imprenditore dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
Di seguito, le principali novità introdotte dal Decreto.

Art. 48 Decreto: Il principio del contraddittorio

Modificando l’art. 92, comma 2 bis, del Codice Antimafia, l’art. 48 del Decreto (“Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia”) introduce il cd. Principio del contraddittorio, applicabile qualora il Prefetto intenda emettere l’informazione antimafia interdittiva o un’altra misura di collaborazione preventiva. 

Ed invero, qualora intenda adottare una delle misure previste dal nuovo art. 94 bis del Codice Antimafia (tra cui, l’obbligo di adozione del Modello 231 per prevenire e/o mitigare il rischio di commissione di reati mafiosi previsti nel D.Lgs. 231/2001), il Prefetto deve darne preventiva comunicazione all’interessato:
  • indicando gli elementi acquisiti che siano sintomatici del tentativo di infiltrazione mafiosa;
  • assegnando all’interessato un termine di massimo 20 giorni per difendersi - presentando osservazioni scritte e documenti – o per avanzare al Prefetto stesso richiesta per esser sentito.

In tal modo si instaura dunque una procedura di contraddittorio che deve concludersi entro 60 giorni dalla data in cui  l’interessato ha ricevuto la suddetta comunicazione. Al termine di tale periodo, il Prefetto potrà:
  • rilasciare l’informazione liberatoria antimafia, qualora ritenga non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • adottare l’informazione interdittiva antimafia, qualora sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • disporre l’applicazione delle misure di cui al nuovo art. 94 bis del Codice Antimafia, qualora gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione rinvenuti siano in qualche maniera riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. 

Tale procedura di contraddittorio non viene instaurata unicamente qualora ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento. 

Art. 49 Decreto: La collaborazione preventiva

Modificando l’art. 94 bis del Codice Antimafia, l’art. 49 del Decreto (“Prevenzione collaborativa”) introduce misure amministrative di prevenzione collaborativa da applicarsi in caso di agevolazione occasionale. 

Ed invero, qualora accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili ad agevolazioni “occasionali”, il Prefetto adotta un provvedimento motivato con il quale prescrive all’impresa una o più delle seguenti misure:
  • l’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzato a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale riscontrate;
  • l’obbligo di comunicazione, da parte dell’impresa al gruppo interforze istituito presso la Prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza della stessa, entro 15 giorno dalla data di loro compimento, di: 
                1. atti di disposizione, acquisto o pagamenti effettuati e/o ricevuti e in generale di movimenti di denaro di valore pari a Euro 7.000 (o di eventuale valore superiore stabilito dal Prefetto);
                2. eventuali forme di finanziamento ricevute da parte di soci o terzi;
                3. contratti di associazione in partecipazione;
  • l’utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione e/o per i finanziamenti di cui sopra. 

Tali misure di collaborazione preventiva, che possono avere una durata da 6 mesi ad 1 anno, vengono disposte per impedire che, nei casi meno gravi, si producano gli effetti dell’interdittiva,  spesse volte particolarmente pesanti e afflittivi per l’impresa.

Una volta concluso il periodo di applicazione della misura di collaborazione preventiva, il Prefetto rilascerà un’informazione antimafia liberatoria, unicamente qualora abbia accertato che i rischi di infiltrazione occasionale siano stati eliminati e non siano presenti altri tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Alla luce di entrambe le novità analizzate, diviene evidente come il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 non sia più solo uno strumento di prevenzione, ma ricopra anzi un ruolo rilevante nel procedimento di rilascio dell’informazione antimafia interdittiva, permettendo all’impresa di arginare e limitare – sin dalla loro nascita – i tentativi di infiltrazione mafiosa e sanare così l’impresa in maniera quasi preventiva. 

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Anna Maria Desiderà

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