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Tregua fiscale su violazioni formali e ravvedimento speciale

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​Ultimo aggiornamento del 31.03.2023 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Con l’approvazione del “Decreto Bollette” da parte del Consiglio dei Ministri sono stati prorogati i termini di versamento per la definizione delle violazioni formali ed per il ravvedimento operoso speciale.

Per quanto riguarda la definizione delle violazioni formali, è stato posticipato al 31 ottobre 2023  il termine di versamento dell’importo ammontante ad Euro 200,00 dovuto per ogni periodo d’imposta al quale le irregolarità si riferiscono.

Alternativamente, il suddetto versamento può essere rateizzato in due rate di pari importo: la prima rata deve essere pagata entro il 31 ottobre 2023 e la seconda rata entro il 31 marzo 2024. Si ricorda che la violazione deve essere rimossa entro il 31 marzo 2024.

In merito al ravvedimento operoso speciale, istituito dalla Legge di Bilancio 2023, il termine di pagamento della prima rata (o dell’unica rata) è stato posticipato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023. 

Inoltre, sono stati rimodulati i termini di versamento delle sette rate successive alla prima che scadranno: il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Permane il tasso di interesse del 2 per cento sulle rate successive alla prima.

Il ravvedimento operoso speciale è lo strumento tramite cui è possibile sanare le violazioni commesse in relazione alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta fino al 31 dicembre 2021 e per i periodi d’imposta precedenti.

Si tratta di una speciale forma di ravvedimento operoso circoscritta alle violazioni riguardanti le dichiarazioni sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Le violazioni che possono beneficiare di questo strumento sono quelle commesse nei periodi d’imposta compresi tra il 2016 (modello Redditi, Irap, 770, IVA/2017) ed il 2021. Invece, non sono ravvedibili le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori (es. enti locali).

A differenza del ravvedimento operoso ordinario (disciplinato dall’art 13 del D. Lgs. 472/97), nel ravvedimento operoso speciale le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, a prescindere dal periodo d’imposta che si ravvede.

Nel modello F24 devono essere indicati i codici tributo definiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023.

Infine, si segnala che il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con l’applicazione della sanzione prevista dall’art 13 del D. Lgs. 472/97 sul residuo dovuto a titolo di imposta.

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