Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Decreto bollette: principali novità in materia fiscale

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 5.04.2023 | Tempo di lettura ca. 6 minuti


Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023 n. 34), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. 

Le misure contenute all’interno di tale Decreto sono in vigore a partire dal 31 marzo 2023. Si riportano di seguito le principali misure in ambito fiscale contenute all’interno del Decreto.

Riduzione dell’IVA per le somministrazioni di gas

Per il secondo trimestre dell’anno 2023, viene confermata l’aliquota del 5 per cento per le somministrazioni di gas metano, usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 Euro/ MWh. 

Un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica definirà i criteri per l’assegnazione del contributo.

Credito d’imposta energia e gas per le imprese

Le imprese a forte consumo di energia elettrica possono fruire, fino al 30 giugno 2023, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in relazione ai costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale sostenuti nel secondo trimestre 2023. 

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a condizione che le imprese abbiano registrato un aumento dei costi per kWh della componente energia elettrica superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per energia elettrica prodotta dalle imprese per autoconsumo nel secondo trimestre del 2023. In tal caso:
  1. l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  2. il credito d’imposta è determinato con riguarda al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, per il secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è previsto un credito d’imposta qualora:
  1. siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  2. abbiano subito un incremento del costo per kWh, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

In presenza dei suddetti requisiti, le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica possono fruire di un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto.

Anche per le imprese a forte consumo di gas è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, tali imprese possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel secondo trimestre 2023 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale del primo trimestre 2023 abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

I sopradescritti crediti d’imposta:
  1. sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
  2. non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;
  3. sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a meno che il beneficio relativo a tali costi superi il costo sostenuto;
  4. sono cedibili dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritto all’Albo.

Tregua fiscale: nuovi termini

Il Decreto Bollette prevede uno slittamento dei termini per le principali misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023. In particolare:
  1. per la sanatoria delle irregolarità formali, viene fissato il nuovo termine al 31 ottobre 2023 in luogo del 31 marzo 2023;
  2. per il ravvedimento speciale, viene fissato il nuovo termine al 30 settembre 2023 in luogo del 31 marzo 2023. Inoltre, vengono rivisti anche i termini di versamento in caso di opzione per la rateazione prevedendo le scadenze del 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024;
  3. per la rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione, il termine, prima fissato al 30 giugno 2023, è stato differito al 30 settembre 2023.

Definizione agevolata delle liti pendenti

In caso di definizione agevolata delle liti pendenti, viene differito al 30 settembre 2023 il termine per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti che originariamente era previsto al 30 giugno 2023.

In aggiunta, vengono rivisti i termini per il pagamento in caso di opzione per la rateazione. Infatti, ferma restando la possibilità di richiedere un numero massimo di 20 rate, le prime tre rate devono essere versate entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 mentre le successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Inoltre, si segnala che per le controversi definibili:
  1. possibile richiedere la sospensione fino al 10 ottobre 2023 (in precedenza il termine era il 10 luglio 2023);
  2. sono sospesi i termini di impugnazione, in passato la sospensione era prevista per nove mesi mentre il nuovo decreto prevede la sospensione per undici mesi;
  3. il termine per la definizione dell’accordo, inizialmente fissato al 30 giugno 2023, è stato differito al 30 settembre 2023.

Ravvedimento speciale

Con una norma di interpretazione autentica il legislatore conferma l’iniziale orientamento dell’Agenzia delle Entrate (espresso nella circolare 2/E/2023) secondo il quale non risulta possibile beneficiare delle norme in materia di ravvedimento speciale nel caso di violazioni rilevabili da liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972. 

Inoltre, viene chiarito che il ravvedimento speciale riguarda anche:
  1. i redditi di fonte estera non dichiarati sebbene, in relazione ai medesimi, il quadro RW non sia stato compilato;
  2. le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Sono definibili entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Bollette i seguenti atti ancora impugnabili al 1 gennaio 2023 e divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023:
  1. avvisi di accertamento;
  2. avvisi di rettifica e di liquidazione;
  3. atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili.

Accertamenti con adesione relativi a pvc

La Legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata per gli accertamenti con adesione relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023.

Con norma di interpretazione autentica viene chiarito che la suddetta definizione agevolata si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo sulla base delle risultante dei predetti processi verbali.

Rateazioni con sanzioni ridotte per le acquiescenze non agevolate

È prevista una regolarizzazione delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

Il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni e interessi per le rate scadute al 1 gennaio 2023 e, laddove si sia verificata la decadenza dalla dilazione, riguarda tutte le rate residue.

È espressamente previsto che la regolarizzazione è inibita se al 1 gennaio 2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

Pertanto, se tale atto viene notificato dal 2 gennaio 2023 in poi, non osta alla regolarizzazione, il cui termine di pagamento rimane fissato al 31 marzo 2023.

autori

Contact Person Picture

Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Pamela Ciarcià

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu